Prestito delega – Pagamento delle rate residue in caso di passaggio in quiescenza prima della scadenza

Come avviene il pagamento delle rate residue del prestito delega (doppio quinto) se il lavoratore va in pensione prima dell'estinzione del debito


DOMANDA

Nell’ottica di andare in pensione dal 1/6/26 ho inviato tramite CAF domanda di pensione di ‘vecchiaia’ a INPS dove è stato specificato che ho in corso una CdQ ‘volontaria’ scadenza 2034;anche l’Ufficio Gestione Personale del mio datore di lavoro (agenzia entrate) nel modulo inviatomi da compilare ha chiesto se ho in corso dei pagamenti da comunicare a INPS per ‘traslarli’ dal cedolino stipendio emesso dalla Ragioneria Territoriale Stato al cedolino di pensione. Si consideri che è in arrivo un pignoramento dello stipendio (avrà effetto fino a maggio compreso) poi andrà sulla pensione ma sono a conoscenza del fatto che la quota di cessione del quinto abbatte la quota pignorabile che eccede il doppio dell’assegno sociale (o i 1000 € di legge)…

Chiedo dunque: dato che la delega di pagamento non incide sulle dinamiche di calcolo della pensione e’ necessario che la paghi direttamente dalla pensione comunicando il debito a INPS o posso chiedere all’Istituto erogatore di pagare la quota mensile autonomamente(su ccb o bollettino postale,ecc ecc)?
Spero di aver fatto intendere il senso della richiesta.

RISPOSTA

L’articolo 545 del codice di procedura civile recita che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di mille euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

L’aspetto da sottolineare, è che il minimo vitale si applica esclusivamente nel pignoramento della pensione e non nel pignoramento dello stipendio. Dunque, la fruizione del minimo vitale dipende dal momento cui cui il creditore insoddisfatto avvierà la procedura esecutiva nei confronti del debitore inadempiente.

Tornando al merito della domanda va precisato che, normalmente, il pagamento delle rate residue del cosiddetto prestito delega (o doppio quinto), non si trasferisce direttamente all’INPS restando confinato al rapporto fra lavoratore e datore di lavoro e richiedendo l’estinzione, in caso di passaggio in pensione del lavoratore. Di solito, come contrattualmente previsto quasi sempre, il residuo del prestito delega viene estinto dal datore di lavoro decurtando le competenze che spettano al lavoratore in occasione del passaggio in pensione (decurtano , cioè, fino a capienza, il TFR – Trattamento di Fine Rapporto o il TFS – Trattamento di Fine Servizio).

Tuttavia, il lavoratore può richiedere ed ottenere dall’INPS il consenso alla detrazione dalla pensione e al pagamento a cura INPS delle rate relative al prestito delega residuo: in questo caso il TFR o il TFS non saranno gravati da eventuali decurtazioni.

In un tale contesto, però, va aggiunto che la prestazione INPS (delega al pagamento delle rate relative del prestito delega residuale (nel momento in cui viene effettuato il passaggio in quiescenza) potrebbe non coprire l’estinzione del prestito delega residuo (come accade per obbligo di legge per la cessione del quinto) in caso di decesso del pensionato.

Quindi, in occasione di un evento luttuoso di cui potrebbe risultare vittima il pensionato, gli eredi che accettano l’eredità resterebbero obbligati rispetto al residuo del cosiddetto prestito delega. Va, pertanto, controllato che il prestito delega preveda, alla sottoscrizione, in caso di morte del debitore, una polizza assicurativa “rischio vita” tipo CPI (Credit Protection Insurance) che saldi il debito residuo alla finanziaria, evitando così che gli eredi debbano farsene carico.

STOPPISH
19 Gennaio 2026