Definizione agevolata debiti Invitalia – Il risparmio ottenuto con l’adesione va valutato con riferimento al debito complessivo contabilizzato nel 2023 e non rispetto a quello notificato con la cartella esattoriale nel 2019


Oltre che dell'importo risalente al 2019, per valutare il risparmio conseguito, bisognerebbe tener conto degli interessi di mora maturati dal 2019 al 2023





Dopo aver chiuso in anticipo un attività finanziata col prestito d’onore sviluppo italia nel 2004, Invitalia nel 2009 pretese la restituzione di tutto il finanziamento di 25 mila euro (anche se avevo già pagato il 40%). Da li poi la cartella esattoriale dell’Agenzia Entrate riscossione di 27 mila euro nel 2019. Nel 2023 ho aderito alla definizione agevolata quater, adesso scopro che il debito residuo rimane comunque di 21 mila euro da pagare in 18 mesi con rate che superano i 1.000 euro. Ma che cosa mi hanno agevolato se il debito è rimasto quasi per intero?

L’articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge 197/2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) ha introdotto la Definizione agevolata (Rottamazione-quater) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Ha dunque risparmiato almeno seimila euro su quanto richiesto con la cartella esattoriale, più gli interessi moratori maturati sui 27 mila euro pretesi nel 2019, fino al 2023, interessi dovuti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del DPR602/1973, secondo il quale, decorso inutilmente il termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi) si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze.

L’agevolazione ottenuta va correttamente valutata con riguardo al debito maturato alla data di adesione alla procedura di definizione agevolata, non rispetto alla pretesa notificata nel 2019. A noi non sembra affatto disprezzabile l’effettivo risparmio conseguito, considerando che se non si paga una cartella esattoriale entro 60 giorni dalla notifica, l’importo a debito cresce nel tempo e non resta fermo a quello preteso al momento della notifica (nella fattispecie nel 2019).

30 Agosto 2023 · Paolo Rastelli


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