L’articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge 197/2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) ha introdotto la Definizione agevolata (Rottamazione-quater) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Ha dunque risparmiato almeno seimila euro su quanto richiesto con la cartella esattoriale, più gli interessi moratori maturati sui 27 mila euro pretesi nel 2019, fino al 2023, interessi dovuti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del DPR602/1973, secondo il quale, decorso inutilmente il termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi) si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze.
L’agevolazione ottenuta va correttamente valutata con riguardo al debito maturato alla data di adesione alla procedura di definizione agevolata, non rispetto alla pretesa notificata nel 2019. A noi non sembra affatto disprezzabile l’effettivo risparmio conseguito, considerando che se non si paga una cartella esattoriale entro 60 giorni dalla notifica, l’importo a debito cresce nel tempo e non resta fermo a quello preteso al momento della notifica (nella fattispecie nel 2019).
30 Agosto 2023 · Paolo Rastelli