La prescrizione del diritto di riscuotere fatture commerciali non onorate dopo la DBT ed un decreto ingiuntivo?












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Viene emesso un decreto ingiuntivo su una fattura del 5/11/2008, creditore la PANINI spa: vengono prodotti la fattura, estratto autentico
scritture contabili, ordine di acquisto del 28/10/2008 e condizioni generali di vendita.

Posto che nell’eventuale giudizio di merito in seguito a una opposizione la fattura non ha valenza probatoria, si chiede qual è la prescrizione delle fatture commerciali. Erano state pagate solo alcune rate con decadenza dal beneficio del termine, non vi sono atti interruttivi.

Le fatture commerciali non dovrebbero prescriversi in 5 anni? Nel caso di fattura emessa da un’azienda verso un consumatore finale
potrebbe applicarsi un termine di prescrizione più breve? Nella eventuale opposizione cosa conviene eccepire? grazie, Antonio Meli

Lei non riferisce un dato importante per poter discutere proficuamente la questione: e cioè in che data è stato emesso il decreto ingiuntivo, il che ci rende impossibile stabilire il lasso di tempo trascorso fra l’emissione della fattura e l’azione giudiziale..

Comunque, la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, notificata al debitore, fa insorgere a carico di quest’ultimo, la debenza di un importo con prescrizione decennale, a partire dalla data di notifica. Questo per quanto attiene le sue considerazioni sulla valenza probatoria di una fattura commerciale in sede di opposizione, opposizione che, comunque, andava effettuata nei 40 giorni successivi alla notifica del decreto ingiuntivo.

Presumibilmente, nei documenti prodotti dal creditore in sede giudiziale ci sarà stata anche la relata di notifica dell’intervenuta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.

Con il decreto ingiuntivo, il creditore ha dieci anni di tempo per escutere coattivamente il debitore, indipendentemente dalle norme codicistiche sulla prescrizione del rapporto originario (la fattura) sottostante.

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STOPPISH

8 Settembre 2018 · Ornella De Bellis

Il decreto ingiuntivo è del 20/7/2018 e quindi c’è ancora tempo per fare opposizione. Con l’opposizione si instaura un giudizio di merito e per giurisprudenza consolidata la fattura non ha valore probatorio e non si ha inversione dell’onere della prova. Tenuto conto della sua precedente risposta, potrei eccepire la prescrizione presuntiva? Oppure, cosa altro.

La prescrizione presuntiva annuale (articolo 2955 del codice civile) può essere invocata nel rapporto fra azienda e consumatore (rectius, soggetto che non rivende i beni acquistati).

Nel merito, la Corte di cassazione, con la sentenza 24759/2013, ha stabilito che la prescrizione presuntiva contemplata dall’articolo 2955 del codice civile, in relazione al credito del commerciante “per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio”, si riferisce alle alienazioni “al minuto” di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza.

Va citata anche la sentenza dei giudici di legittimità 9494/1994, secondo la quale la prescrizione presuntiva annuale del diritto dei commercianti relativamente al prezzo delle merci vendute (art. 2955, n. 5, c.c.) è applicabile soltanto a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell’acquirente. Non rientra pertanto nell’ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva

Lei, che conosce la tipologia della merce acquistata e le finalità di tale acquisto potrà valutare, insieme al suo avvocato, se vale la pena eccepire la prescrizione presuntiva annuale.

Infine, dal momento che insiste sulla natura non probatoria di una fattura (affermazione pacifica che ci trova concordi, naturalmente) per ottenere decreto ingiuntivo, vale forse la pena ricordare, come lei riferisce, che il creditore, allo scopo, ha prodotto anche un estratto autentico delle scritture contabili. Ebbene, l’articolo 634 del codice di procedura civile dispone che, per i crediti relativi a somministrazioni di merci, sono prove scritte idonee per ottenere ingiunzione di pagamento, nei confronti del debitore inadempiente, gli estratti autentici delle scritture contabili bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie.

In pratica, il creditore ha dimostrato di aver pagato le tasse sull’importo a fattura, a cui non corrispondono, però, dimostrati versamenti: perciò è stata emessa Qualora il controvalore della merce venduta superi i mille euro e/o, comunque, il contratto di compravendita preveda un pagamento tracciabile via bonifico, la possibilità di eccepire la presunzione preventiva annuale decade.

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STOPPISH

9 Settembre 2018 · Ornella De Bellis

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