Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il recupero dei contributi dovuti ad una cassa previdenziale di diritto privato


Secondo i giudici di Cassazione il recupero coattivo dei debiti previdenziali deve essere effettuato dal Concessionario nazionale della Riscossione





Mio padre ha vari debiti tra i quali uno con la sua cassa previdenziale privata: quest’ultima ha sempre affidato la riscossione ad Equitalia (ora Ader), mentre qualche giorno fa è stato notificato da un avvocato del creditore un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per un importo pari a 20 mila euro circa. L’avvocato aveva provato addirittura a chiederne 81 mila, ma la maggioranza dei contributi dovuti risultano prescritti come da sentenza del tribunale.

La cosa che mi fa strano è che gli stessi debiti sono riportati nell’estratto di ruolo dell’ADER. È possibile pretendere gli stessi crediti sia tramite esattore che tramite decreto ingiuntivo?
Comunque lui ha cessato la partita iva nel dicembre 2018. Però gli anni richiesti sono dal 2017 al 2020( dal 2019 in poi non ha più esercitato la professione). Comunque ha intenzione di fare opposizione al decreto.

Visto che non gli è possibile pagare 20 mila euro cosa potrebbero pignorargli?
Ha un solo un conto corrente dove prende una pensione di invalidità. L’immobile dove conviveva con me e mia madre è intestato a me direttamente da mia nonna con atto di donazione del 2012. Le auto (usate) sono intestate unicamente a mia madre.

L’unico dilemma è che non so in che regime patrimoniale sono sposati i miei. Nel caso della comunione dei beni potranno pignorare sia auto che conto corrente di mia madre (non lavoratrice )? Temo anche per un pignoramento alle nostra residenza.

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza 11972/2020 ha affrontato la controversa questione avente ad oggetto l’applicazione o meno delle regole della riscossione – attraverso l’iscrizione a ruolo delle somme – anche per gli enti previdenziali caratterizzati da natura privatistica.

I giudici di legittimità hanno stabilito che non vi è alcuna ragione, né trova alcun riscontro normativo, la tesi per cui, in seguito alla trasformazione in associazione o fondazione con personalità giuridica di diritto privato, l’ente previdenziale dovrebbe ritenersi sottratto alle modifiche e riforme disposte dal legislatore in ordine alla disciplina del sistema di riscossione a mezzo ruolo, cioè con affidamento della riscossione coattiva all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia).

Per quanto attiene, invece, all’eventuale pignoramento dei beni del coniuge non debitore, qualora i coniugi avessero adottato il regime patrimoniale di comunione dei beni, l’articolo 190 del codice civile stabilisce che i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

In altre parole la sussidiarietà implica che i creditori possono agire esclusivamente per la metà del credito verso il coniuge estraneo non debitore, e solo dopo che non sia stato possibile escutere i beni del debitore.

Quindi, al massimo, il creditore previdenziale potrebbe pignorare le auto intestate al coniuge non debitore per escutere la metà del credito azionato. Comunque, l’espropriazione di auto usate è, a meno che non si discuta di veicoli fuoriserie, un’operazione costosa per il creditore che, in genere, porta a ricavi esigui e non satisfattivi.

Un creditore assennato tenta il pignoramento presso la residenza del debitore solo quando è ragionevolmente sicuro che quest’ultimo possa custodire nella propria residenza, o domicilio, oggetti di valore, orologi di marca, opere d’arte o di antiquariato, gioielli e contanti.

Insomma, se il debitore è formalmente nullatenente, per il creditore la via della riscossione coattiva esattoriale o giudiziale è davvero complicata.

22 Agosto 2023 · Lilla De Angelis


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