DOMANDA
Il quesito riguarda il precetto che seguirà al decreto ingiuntivo che mi è stato notificato a seguito del mancato rimborso del prestito acceso nel 2006 ed ora in mano ad Ifis; fermo restando che sono non occupato, nullatenente e possessore di un conto postale nel quale si trovano mediamente 200 €, volevo domandare se la mia convivente, presso la cui abitazione risiedo e che sostiene entrambi con la sua pensione, non si trovi nella sgradevole situazione di dover far fronte a richieste di qualsiasi tipo ( anche solo di dover dimostrare di aver pagato i mobili o gli elettrodomestici della sua abitazione presso la quale risiediamo entrambi, o far fronte addirittura al mio debito) da parte degli ufficiali giudiziari che dovessero presentarsi alla porta per espletare il loro mandato; specifico che la nostra convivenza è registrata presso il comune di residenza ma non abbiamo sottoscritto alcun contratto di convivenza tra le parti; gli ufficiali giudiziari che dovranno dar seguito al precetto in che modo dovranno comportarsi? Mi spiego meglio: dovranno prendere un appuntamento? Hanno il diritto ad entrare nella proprietà? Quali documenti possono richiedere e quali sono tenuto a mostrare/dare loro?Ringraziandovi anticipatamente
RISPOSTA
L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.Si tratta di quanto, in sostanza, dispone l’articolo 513 del codice di procedura civile. Inoltre, bisogna tener conto del cosiddetto principio di presunzione legale di proprietà sancito dall’articolo 621 del codice di procedura civile, secondo il quale ll terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo (o dal debitore).La Corte di Cassazione si è espressa più volte sull’argomento, precisando che la presunzione legale di proprietà, in base alla quale tutti i mobili (e tutti i beni) che si trovano nell’azienda o nell’abitazione del debitore sono di sua proprietà, opera sul presupposto di una relazione di fatto tra il debitore e questi particolari spazi di vita professionale o familiare, perché chi ne gode può liberamente introdurvi e solitamente vi introduce cose che gli appartengono. A tal fine è azienda del debitore anche quella ubicata in un immobile preso in locazione, non diversamente da come è casa del debitore quella da lui condotta in locazione (Cassazione sentenza 2909/2007).In pratica, la convivente del debitore, per dimostrare la proprietà dei beni eventualmente pignorati dall’ufficiale giudiziario presso l’unità abitativa condivisa con il debitore, dovrà promuovere un’azione di accertamento negativo (cioè dimostrare che i beni assoggettati al pignoramento sono di sua proprietà e non del debitore) superando la predetta presunzione. La prova dovrà essere necessariamente resa con atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento, che documenti il diritto di proprietà del terzo (estraneo all’azione esecutiva).Non è necessario un preventivo accordo con il debitore per stabilire data ed ora in cui dovranno essere svolte le attività di pignoramento. Infatti, nessuna norma del codice di procedura civile obbliga l’Ufficiale giudiziario a concordare un appuntamento con il debitore sottoposto ad azione esecutiva dopo l’inadempimento al precetto o a comunicare il suo intervento presso l’abitazione dello stesso (peraltro con il rischio di non trovare nessuno a casa e dover così richiedere l’intervento del fabbro per accedere).Questo il quadro codicistico e giurisprudenziale di riferimento: tuttavia, va anche aggiunto che, invece di raccattare mobilio usato, difficilmente collocabile in una vendita all’’asta (a meno che il debitore sottoposto ad azione esecutiva non possegga arredi di pregio, oggetti d’antiquariato ed opere d’arte in bella mostra sulle pareti di casa) il creditore preferisce altre forme di pignoramento o al limite rinunciare a perseguire il debitore, considerato che il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore comporta spese certe che vanno, comunque, anticipate a fronte di un ricavato il più delle volte incerto e non quantificabile, se non addirittura nullo.Per concludere la panoramica, non si può evitare di menzionare l’articolo 514 del codice di procedura civile (Cose mobili assolutamente impignorabili), che fornisce l’elenco dei beni rinvenibili nella casa abitata dal debitore che non si possono pignorare: ovvero, le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto; l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio; le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione; gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.
4 Luglio 2020 - Ludmilla Karadzic
Clicca qui per visualizzare i contenuti correlati