Decorrenza prescrizione TARSU

Il Comune, credo, ipotizza che le sua denuncia del 2001 sia corretta.












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Il mio Comune mi ha inviato il 23/12/2011 un avviso di accertamento della TARSU per l’anno 2005 per non corretta denuncia della variazione dell’utenza che ho presentato nel 2001, accertando una maggiore superficie soggetta al tributo.

Poichè l’avviso di accertamento deve pervenire entro il 31/12 del 5° anno successivo a quando la denuncia doveva essere fatta, mi chiedo poichè mi viene richiesto il tributo a decorrere dal 01/01/2005 la prescrizione quando cade?

Infatti il regolamento comunale della TARSU prescriveva che la denuncia dovesse essere presentata al Comune entro il 20 Gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione la denuncia dei locali tassabili,ma io l’ho presentata nel 2001.

Quindi se avessi dovuto presentare la denuncia delle aree tassabili entro il 20/01/2005 la prescrizione cadrebbe il 31/12/2010, potrei eccepire la prescrizione?

Invece se avessi dovuto presentarla entro 20/01/2006 la prescrizione cadrebbe il 31/12/2011 e l’avviso non sabebbe dunque prescritto?

Il Comune, credo, ipotizza che le sua denuncia del 2001 sia corretta.

Il Comune ritiene, conseguentemente, che l’appartamento abbia acquisito una maggiore superficie tassabile nel 2005. Variazione che lei non ha denunciato, come avrebbe dovuto fare entro il 20 gennaio 2006.

In presenza di dichiarazione omessa il Comune deve esigere il tributo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione di variazione avrebbe dovuto essere presentata, e dunque entro il 31 dicembre 2011.

Quello che le è stato notificato, poi, può considerarsi a tutti gli effetti un avviso bonario e non di accertamento, dal momento che per la TARSU, non essendo prevista una denuncia annuale, non è neppure prevista la notifica dell’avviso di accertamento.

Questi termini sono stati introdotti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A rigore, per lei, dovrebbero valere i termini vigenti prima della legge appena richiamata (quattro anni e prescrizione al 31 dicembre 2010).

Ma, la finanziaria 2007, all’art.1 comma 171, dispone che “le norme si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge”, ovvero al 1/1/07.

Questa frase, ha creato molta confusione rispetto all’individuazione dei casi – riferibili agli anni passati – ai quali si devono applicare le nuove norme.

Secondo le interpretazioni più “ottimistiche” riferibili tra l’altro ai principi sanciti dallo statuto del contribuente (legge 212/00), le nuove regole non varrebbero per i rapporti relativi agli anni precedenti al 2007, per i quali non puo’ essere prevista alcuna proroga dei termini di decadenza e prescrizione.

Secondo altre interpretazioni, invece, piu’ diffuse ed anche piuttosto autorevoli (si veda la nota del ministero delle Finanze n.11159 del 19/3/07), sono esclusi solo i rapporti per i quali i termini di accertamento sono gia’ prescritti o decaduti al 31/12/06. I restanti possono dirsi pendenti, e quindi per essi i termini si allungano cosi’ come previsto dalla finanziaria 2007.

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28 Dicembre 2011 · Carla Benvenuto

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