Decadenza biennale per la notifica delle cartelle esattoriali originate da sanzioni amministrative di competenza comunale per violazione del Codice della Strada

La norma in commento si riferisce esclusivamente a somme di spettanza comunale (cioè, infrazioni accertate dalla polizia municipale)












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Mi sono state notificate due multe dalla polizia stradale con contestazione immediata il 18/09/2017 per un totale di 2 mila e 339 euro, mai pagate: successivamente mi sono state notificate due cartelle esattoriali da parte di Agenzia delle Entrate il 12 marzo 2022 (pochi giorni fa) per un totale di euro 3 mila e 400 euro.

Sulla cartella, oltre all’intimazione a pagare entro 60gg, ci sono la diciture:

Ruolo 2019/XXXXXXXX….

e, nella riga sottostante,

Reso esecutivo in data 7/3/2019

Se quindi quest’ultima è la data dell’iscrizione a ruolo, la relativa notifica fattami pochi giorni fa, è invalida… giusto?

Quest’anno, a settembre, si compiranno 5 anni dall’emissione della multa. In caso che io non paghi, questa data porrà definitivamente fine al diritto di riscossione o no?

Io vivo all’estero e sono iscritto all’AIRE (RESIDENTI ALL’ESTERO) e per quest’ultima notifica della cartella di qualche giorno fa, ho delegato al ritiro mia sorella. ( cosa che mi guarderò bene dal fare in futuro)

Dal momento che gli agenti della riscossione, se ho ben capito, non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme in quanto superati due anni dal ruolo alla notifica della cartella per violazioni del Codice della strada, la mia prima domanda è:
qual’è l’iter che verrà intrapreso ora dagli esattori e quando le multe si estingueranno definitivamente?

Desidero inoltre capire se io devo far presente all’Ag. Etrate che il termine dei deu anni è scaduto? Se non lo faccio, questo ha delle conseguenze? come mi conviene comportarmi?
In Italia ho un appartamento ed un conto c.c. sul quale ricevo la pensione. al momento sono a rischio pignoramento?

Mille grazie anticipate per l’attenzione

Il comma 154 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) stabilisce testualmente che a decorrere dal primo gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, per le quali la cartella di pagamento non risulta essere stata notificata entro due anni dalla data di esecutività del ruolo.

Quindi, la norma in commento si riferisce esclusivamente a somme di spettanza comunale (cioè, accertate dalla polizia municipale) e non a quelle di competenza della Polizia Stradale (ovvero del Ministero dell’Interno).

Concludendo le due cartelle esattoriali sono perfettamente valide e se non saldate entro i 60 giorni previsti comportano il pignoramento della pensione o l’ipoteca iscritta sull’appartamento posseduto in Italia, ovviamente per un valore pari a 3.400 euro più spese sostenute dal concessionario per la riscossione coattiva del debito.

La sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada si prescrive decorsi cinque anni dalla data di accertamento dell’infrazione se, nel frattempo, non sono state notificate cartelle esattoriali al trasgressore. Nella situazione di cui si discute, interverrà la prescrizione delle due cartelle esattoriali il 12 marzo 2027, qualora, nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non avviasse, nei suoi confronti, un tentativo (anche infruttuoso) di riscossione coattiva.

Insomma, per farla breve, la richiesta di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione è del tutto legittima.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

16 Marzo 2022 · Giuseppe Pennuto

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)