Decadenza del debitore dal beneficio del termine per il (presunto) ritardato pagamento di due rate di rimborso relative ad un finanziamento per acquisto autovettura


Non è necessario intraprendere un'azione legale con dispendio di soldi in onorari e contributo unificato, di tempo e di energie.





Ho un prestito auto intestato al mio papà (defunto) che sto pagando io: sino ad aprile, tutto ok, purtroppo a maggio e giugno ho dovuto interrompere (temporaneamente) i pagamenti per problemi economici dovuti al COVID-19. Ebbene, la finanziaria, con sole due rate scadute, ha inviato una raccomandata comunicandomi la DBT. Spulciando sul retro del loro contratto, leggo testuali parole: “…può dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento alla scadenza di almeno due rate…”. Da quanto ne so, ciò è in forte contrasto con l’art. 40 del TUB che indica il numero di rate “utili” a dichiarare la DBT, in 7 (anche non consecutive). E comunque per dichiarare una rata “scaduta e non pagata” dovrebbero intercorrere almeno 30 gg dalla scadenza. Questi signori mi hanno scritto pochi giorni fa (oggi è 23/06/2020), quindi abbondantemente in anticipo, e dichiarano la DBT dal giorno 05/06/2020, ovvero il giorno stesso della scadenza della seconda rata non pagata. Fermo restando che ho intenzione di pagare, onorando il buon nome di mio padre e ottemperando ai miei obblighi di erede, credo però che ci sia materiale per un’azione legale nei riguardi della finanziaria. Ringrazio chi mi dedicherà del tempo per una risposta ed un consiglio.

Non è necessario intraprendere un’azione legale con dispendio di soldi in onorari e contributo unificato, di tempo e di energie. Basterà inoltrare formale reclamo scritto alla finanziaria con raccomandata A/R, lamentando il contrasto della clausole contrattuali con l’articolo 40, comma 2, del Testo Unico Bancario (TUB) laddove è previsto che il creditore possa invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. E che, a tal fine, si deve intendere come ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Decorsi 30 giorni dalla data in cui il reclamo risulta essere stato ricevuto dalla controparte, in assenza di risposta o in presenza di non accoglimento delle motivazioni addotte, qualora il creditore insistesse nel dichiarare l’intervenuta decadenza del debitore dal beneficio del termine nonché nel pretendere il rimborso del debito residuo in un’unica soluzione, sarà possibile presentare ricorso arbitrale all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Allo scopo non è richiesta assistenza legale, il testo dell’atto deve praticamente riportare il contenuto del reclamo, la presentazione può avvenire online, le spese si riducono a 20 euro per i diritti di segreteria, soldi che saranno comunque rimborsati in caso di accoglimento del ricorso.

La procedura da seguire è dettagliatamente riportata qui.

24 Giugno 2020 · Simonetta Folliero


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