Decadenza Beneficio del Termine (DBT) e costituzione in mora del debitore – Prescrizione


Al regolare compimento dei 72 mesi di finanziamento le sarebbero stati applicati solo gli interessi di mercato fissati nel contratto con la dilazione





In riferimento alla domanda precedente, volevo precisare che per il prestito era intervenuta la Decadenza del Beneficio del Termine (DBT che chiedeva l’intero importo del finanziamento “ingoiando” i pagamenti fatti, senza gli interessi delle rate a scadere che sarebbero stati complessivamente 3.000 euro; questo avveniva nel 2010 e solo quando il credito è stato ceduto a un primo cessionario, nel 2013, sono stati addebitati, all’importo del capitale, di 13.500,00 euro, 7.000,00 euro in più di spese per mora e interessi, che non avrei pagato neanche al regolare compimento dei 72 mesi di finanziamento.

Ora oltre a essere una cosa spropositata, è comunque un importo slegato dal “capitale” in quanto decaduto dal beneficio del termine, e quindi si potrebbe eccepire la prescrizione breve…anche se sta per compiersi, salvo interruzioni, la prescrizione dei dieci anni.

Al regolare compimento dei 72 mesi di finanziamento le sarebbero stati applicati gli interessi di mercato fissati nel contratto con la dilazione rateale: con la Decadenza del Beneficio del Termine (DBT) la richiesta di adempimento si riferisce, invece, all’intero capitale finanziato su quale decorrono gli interessi di mora per ritardato pagamento del dovuto e che può provare a calcolare, giusto per farsi un’idea, utilizzando questa risorsa web.

In ogni caso, non è determinante, per dirimere la questione, il mio o il suo parere: solo il giudice, su ricorso del debitore, supportato da un avvocato, può accogliere, nel momento in cui il creditore ne esigerà il pagamento del debito, l’eccezione di intervenuta prescrizione breve degli interessi o la riduzione degli esosi interessi moratori applicati al credito rimasto insoddisfatto.

Può darsi anche che il creditore cercherà un accordo con la controparte creditrice per ottenere almeno il capitale non rimborsato ed una piccola parte di interessi moratori e di spese legali sostenute per ottenere quanto gli è dovuto.

8 Aprile 2024 · Carla Benvenuto


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