Debitore del corrispettivo di merce acquistata da azienda poi fallita

Prescrizione fatture, tutela consumatore, tutela consumatore - prescrizione pagamento merce venduta












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Ho contratto un debito con una azienda a cui dovevo pagare delle RI BA che non ho onorato (intenzionalmente) perché mi son ritrovato con merce invendibile e non riordinabile.

Considerando che l’avvocato che cura il fallimento ha ottenuto l’atto di precetto (presso il tribunale del fallimento) vorrei capire come funziona: visto che le sedi delle due società sono in 2 province diverse per un eventuale pignoramento presso terzi in quale provincia va fatto il procedimento?

Presso il debitore o presso il creditore? Un eventuale procedimento, se dev’essere fatto nella provincia del creditore, lo deve fare un avvocato del foro competente?

Dopo quanto tempo, se prevista, arriva un’eventuale prescrizione?

Se lei fosse un consumatore, cioè se avesse acquistato la merce per consumarla e non rivenderla, il foro competente sarebbe quello del luogo in cui risiede il debitore: altrimenti il tribunale competente a risolvere il contenzioso è quello del creditore che promuove l’azione esecutiva.

Tutti i professionisti iscritti all’’albo fanno parte dell’ordine nazionale forense: dunque un avvocato può esercitare in qualsiasi giurisdizione in ambito nazionale. Naturalmente, nella pratica, gli avvocati si avvalgono di colleghi corrispondenti (domiciliatari) quando devono esercitare in un tribunale competente situato geograficamente lontano dalla sede abituale e(o dal luogo di residenza del cliente.

In base all’articolo 2955 del codice civile, si prescrive in un anno il diritto del commerciante per esigere il pagamento della merce venduta al consumatore (se nell’anno non vengono notificate al debitore comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione).

Altrimenti, in via del tutto generale, il creditore perde il diritto alla riscossione della somma per la merce venduta, dopo 10 anni dall’effettuazione del credito nei confronti del debitore, come disciplinato dall’articolo 2946 del codice civile.

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20 Febbraio 2019 · Andrea Ricciardi

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