Ho realizzato un sito Internet ma il committente è sparito – Per ottenere un decreto ingiuntivo posso emettere una fattura?

Quello fiscale è l'ultimo problema che lei ha, potendo emettere una fattura per prestazioni occasionali, con ritenuta d'acconto al 20%.












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Premetto che sono disoccupato e non ho partita iva: ho realizzato un sito internet per una ditta e ora questa ditta è sparita e si rifiuta di saldare il mio corrispettivo, che ammonta a 1400 euro nette.

Visto che non posso emettere fattura, perché, come già sopra specificato, non ho una partita iva, quindi, pensavo di regolarizzare questa attività e pagamento delle imposte dovute, tramite l’emissione di una ricevuta con ritenuta d’acconto!

Specifico che questo è l’unico lavoro e guadagno(per ora ancora incerto e ipotetico) del 2017.

E’ possibile fare emettere un decreto ingiuntivo sulla base di una ricevuta di pagamento con ritenuta d’acconto?

Però, prima di emettere decreto ingiuntivo vorrei tentare una risoluzione in modo amichevole, quindi, a tale scopo chiedo se da parte mia è meglio inviare al mio debitore una diffida e costituzione in mora, oppure una semplice diffida o una lettera di sollecito. Quale tra queste mi consigliate?

Mentre come documento da allegare che riassuma il mio credito nei confronti del debitore, è meglio produrre una fattura proforma, nota proforma oppure direttamente la ricevuta basata su ritenuta d’acconto debitamente compilata (che avrei fornito al momento del pagamento), oppure, in alternativa, quale altro documento sarebbe più opportuno fornire al debitore e che attesti ed indichi con precisione il mio credito, base imponibile e lordo?

Quello fiscale è l’ultimo problema che lei ha, potendo emettere una fattura per prestazioni occasionali, con ritenuta d’acconto al 20%.

La questione è che non basta emettere una fattura per poter pretendere il credito: sulla fattura dovrebbe essere almeno apposta una firma per accettazione (e timbro) da parte del committente, per poter presentare un ricorso per decreto ingiuntivo.

Per poter chiedere al giudice un decreto ingiuntivo è necessario, infatti, che il credito sia certo, liquido ed esigibile.

A questo punto, lei può solo avviare un normale procedimento giudiziale (sempre che ravvisi la convenienza dal punto di vista economico) finalizzato, innanzitutto, ad accertare che il debitore abbia richiesto la prestazione al corrispettivo pattuito e che questa sia stata da lei resa, conformemente alle specifiche tecniche concordate. Una volta ottenuta sentenza favorevole, potrà precettare il debitore, senza bisogno di un decreto ingiuntivo.

Allo scopo lei necessiterebbe, non dico di un contratto firmato dalla controparte, ma quanto meno di qualche e-mail, o di uno scambio epistolare, che facesse chiaro riferimento al lavoro eseguito e al suo costo.

Per ora, dunque, il consiglio è quello di bere l’amaro calice: per il futuro se l’implementazione di siti web è l’attività che intende portare avanti, il suggerimento è quello di inserire sempre, ben nascosto nei modelli, uno script poco intellegibile ad una normale ispezione (in rete trova migliaia di risorse già confezionate allo scopo) che a partire da una determinata data (quella in cui presume che il pagamento da parte del committente dovrebbe essere stato effettuato), cominci a sfornare solo pagine bianche (about: blank).

A fronte del pagamento del corrispettivo pattuito, provvederà poi a rimuovere il frammento di codice; in pratica, una polizza assicurativa contro il rischio di eventuali scorrettezze (come nel caso) del committente.

Così, potrà ovviare alla precauzione, certamente adottata dallo scaltro committente, di cambiare le credenziali di accesso remoto al disco del computer su cui risiede l’applicazione implementata, dopo la sua realizzazione e il rilascio in esercizio: perché se lei avesse avuto ancora modo di accedere alla directory principale del disco, avrebbe già cancellato tutto il lavoro effettuato senza corrispettivo, e non avrebbe nemmeno posto il quesito.

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28 Novembre 2017 · Patrizio Oliva

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