Debito solidale e risarcimento danni


Secondo l’articolo 1292 del codice civile, l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione

Sono comproprietario di un appartamento rispetto al quale non sono stati pagati gli oneri condominiali da parte degli altri proprietari. mi è stato notificato il precetto da parte dell’amministratore ed ho pagato io anche per gli altri comproprietari ma con sacrificio, posso richiedere a loro quanto pagato ed anche il risarcimento dei danni?

Secondo l’articolo 1292 del codice civile, l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione; in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.

Il debitore obbligato può agire in regresso contro gli altri debitori solidali per ottenere il rimborso, pro quota, di quanto pagato: in altre parole, i comproprietari morosi dovrebbero corrispondere la propria quota di debito a chi è stato costretto a pagare. Se non lo fanno volontariamente, il debitore obbligato potrà rivolgersi al giudice per costringerli con decreto ingiuntivo e precetto.

E’ da escludere, invece, un risarcimento danni a carico degli altri debitori solidali: infatti, il risarcimento danni (che andrebbe comunque motivato e dimostrato) potrebbe essere richiesto esclusivamente al creditore (nella fattispecie il condominio) che ha operato la scelta del debitore a cui notificare il precetto, tuttavia si tratta di una facoltà legittima (quella di scegliere il debitore da obbligare all’adempimento con azione esecutiva), contemplata proprio dall’articolo già citato del codice civile.

16 Febbraio 2023 · Ludmilla Karadzic

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