Debito solidale e risarcimento danni





Secondo l’articolo 1292 del codice civile, l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione





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Sono comproprietario di un appartamento rispetto al quale non sono stati pagati gli oneri condominiali da parte degli altri proprietari. mi è stato notificato il precetto da parte dell’amministratore ed ho pagato io anche per gli altri comproprietari ma con sacrificio, posso richiedere a loro quanto pagato ed anche il risarcimento dei danni?

Secondo l’articolo 1292 del codice civile, l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione; in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.

Il debitore obbligato può agire in regresso contro gli altri debitori solidali per ottenere il rimborso, pro quota, di quanto pagato: in altre parole, i comproprietari morosi dovrebbero corrispondere la propria quota di debito a chi è stato costretto a pagare. Se non lo fanno volontariamente, il debitore obbligato potrà rivolgersi al giudice per costringerli con decreto ingiuntivo e precetto.

E’ da escludere, invece, un risarcimento danni a carico degli altri debitori solidali: infatti, il risarcimento danni (che andrebbe comunque motivato e dimostrato) potrebbe essere richiesto esclusivamente al creditore (nella fattispecie il condominio) che ha operato la scelta del debitore a cui notificare il precetto, tuttavia si tratta di una facoltà legittima (quella di scegliere il debitore da obbligare all’adempimento con azione esecutiva), contemplata proprio dall’articolo già citato del codice civile.

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16 Febbraio 2023 · Ludmilla Karadzic

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