Debito con la banca: ho qualche chance che il diritto al rimborso del creditore cada in prescrizione?

Debito con la banca: ho qualche chance che il diritto al rimborso del creditore cada in prescrizione?


DOMANDA

Avevo chiesto nel 2008 un prestito personale con BNL che dovevo saldare in 10 anni (scadenza 2018) ma ho pagato le rate solo per tre anni: nel 2010 sono espatriato in Brasile e ci ho vissuto fino a pochi mesi fa; nel 2020 sono rientrato in italia e ho scoperto che il mio debito con BNL è stato passato a Sistemia spa società romana di recupero crediti . Ho scoperto poi che sono segnalato come cattivo pagatore nella lista di Crif. La domanda: può essere che dopo un certo periodo di tempo il mio debito venga prescritto e quindi posso evitare di restituire i soldi oppure non posso sfuggire a questa cosa e dovrò saldare il debito?Infine mi potrebbero concedere una rateizzazione?


RISPOSTA

Tutto dipende dalla determinazione del creditore – se con cadenza infra decennale il creditore notifica al debitore la propria volontà di non rinunciare all’importo che gli è dovuto, inviando raccomandata AR all’indirizzo di residenza anagrafica del debitore (in Italia o all’estero se cittadino italiano iscritto all’AIRE), che, in caso di irreperibilità del destinatario si perfezionerà, comunque, per compiuta giacenza presso l’ufficio postale – non ci sono speranze di vedere prescritto il diritto del creditore di esigere il rimborso del residuo rimasto inadempiuto. Questa la brutta notizia: la buona è che, specie dopo un’intervenuta cessione, il cessionario (Sistemia) sarà sicuramente disponibile a concedere la rateizzazione dell’importo residuo. Inoltre il debitore, se non possiede immobili, se non dispone di un conto corrente con saldo rilevante, se non percepisce reddito da pensione o da lavoro dipendente, con una trattativa oculata, potrà anche ottenere un sensibile sconto sul debito nominale (regolazione transattiva a saldo stralcio). Infine, se come nel suo caso, sono passati più di dieci anni dalle richieste di adempiere inoltrate della banca creditrice cedente, è comunque onere del creditore cessionario dimostrare al debitore che ne fa richiesta, che il diritto al rimborso del debito residuo non è andato in prescrizione, esibendo le ricevute di invio delle comunicazioni raccomandate (anche quelle eventualmente inoltrate dalla cedente) con le quali è stato interrotto il decorso della prescrizione.


8 Settembre 2020

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