Debito con la banca: ho qualche chance che il diritto al rimborso del creditore cada in prescrizione?





Prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti, recupero crediti





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Avevo chiesto nel 2008 un prestito personale con BNL che dovevo saldare in 10 anni (scadenza 2018) ma ho pagato le rate solo per tre anni: nel 2010 sono espatriato in Brasile e ci ho vissuto fino a pochi mesi fa; nel 2020 sono rientrato in italia e ho scoperto che il mio debito con BNL è stato passato a Sistemia spa società romana di recupero crediti .

Ho scoperto poi che sono segnalato come cattivo pagatore nella lista di Crif.

La domanda: può essere che dopo un certo periodo di tempo il mio debito venga prescritto e quindi posso evitare di restituire i soldi oppure non posso sfuggire a questa cosa e dovrò saldare il debito?

Infine mi potrebbero concedere una rateizzazione?

Tutto dipende dalla determinazione del creditore – se con cadenza infra decennale il creditore notifica al debitore la propria volontà di non rinunciare all’importo che gli è dovuto, inviando raccomandata AR all’indirizzo di residenza anagrafica del debitore (in Italia o all’estero se cittadino italiano iscritto all’AIRE), che, in caso di irreperibilità del destinatario si perfezionerà, comunque, per compiuta giacenza presso l’ufficio postale – non ci sono speranze di vedere prescritto il diritto del creditore di esigere il rimborso del residuo rimasto inadempiuto.

Questa la brutta notizia: la buona è che, specie dopo un’intervenuta cessione, il cessionario (Sistemia) sarà sicuramente disponibile a concedere la rateizzazione dell’importo residuo. Inoltre il debitore, se non possiede immobili, se non dispone di un conto corrente con saldo rilevante, se non percepisce reddito da pensione o da lavoro dipendente, con una trattativa oculata, potrà anche ottenere un sensibile sconto sul debito nominale (regolazione transattiva a saldo stralcio).

Infine, se come nel suo caso, sono passati più di dieci anni dalle richieste di adempiere inoltrate della banca creditrice cedente, è comunque onere del creditore cessionario dimostrare al debitore che ne fa richiesta, che il diritto al rimborso del debito residuo non è andato in prescrizione, esibendo le ricevute di invio delle comunicazioni raccomandate (anche quelle eventualmente inoltrate dalla cedente) con le quali è stato interrotto il decorso della prescrizione.

STOPPISH

8 Settembre 2020 · Ludmilla Karadzic

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