Debito con Banca IFIS – La vedova debitrice percepisce pensione di reversibilità di importo minore al minimo vitale

La vedova debitrice percepisce pensione di reversibilità di importo minore al minimo vitale


DOMANDA

Nel 2008 mio marito fece un prestito finalizzato per l'acquisto di un'auto, con la Società Compass di 18 mila euro, dove anche io comparivo come coobbligato: purtroppo lui nel 2009 è venuto a mancare, vendendo la macchina sono riuscita a pagare varie spese e altri 2 anni di finanziamento, poi non sono riuscita più, è rimasto uno scoperto di novemila euro.


RISPOSTA

DOMANDA

Nel 2008 mio marito fece un prestito finalizzato per l’acquisto di un’auto, con la Società Compass di 18 mila euro, dove anche io comparivo come coobbligato: purtroppo lui nel 2009 è venuto a mancare, vendendo la macchina sono riuscita a pagare varie spese e altri 2 anni di finanziamento, poi non sono riuscita più, è rimasto uno scoperto di novemila euro. Questo credito nel 2014 è stato acquistato da Banca IFIS, da allora a oggi niente solo questa lettera di acquisto credito, e l’altro giorno mi è arrivato un preavviso di segnalazione a sofferenza in centrale rischi intestato a mio marito, cosa posso rischiare, non ho immobili intestati, sono in affitto nelle case popolari e vivo con una reversibilità di 520 euro mensili, ho due figli grandi che non hanno mai accettato l’eredità, non avendo nulla da spartire quindi la successione non è stata fatta, e sono passati i termini ormai per poterla accettare, solo l’auto era intestata a lui che mi intestai io per venderla, accettando l’eredità. Cosa rischio in questa mia situazione?

BEGINNISH

RISPOSTA

La pensione di reversibilità che lei percepisce non è pignorabile, ma deve stare attenta al conto corrente che banca IFIS potrebbe pignorare: qualora ciò accadesse dopo l’accredito della pensione, ricordi che potrà sempre prelevare l’ultimo importo accreditato rivolgendosi ai funzionari dell’agenzia preso cui detiene il rapporto di conto corrente.

Se al momento del decesso del padre uno o entrambi i figli erano minorenni, il minore,al compimento del 18.esimo anno di età, avrebbe dovuto presentare formalmente un inventario dei beni lasciati dal padre (anche se in caso di inventario nullo) entro il compimento del 19.esimo anno di età.

Qualora, invece, al momento del decesso del padre uno o entrambi i figli erano maggiorenni, il maggiorenne se non l’avesse ancora fatto, dovrebbe rinunciare formalmente all’eredità (anche in presenza di soli debiti del padre).

STOPPISH

14 Giugno 2022 - Simonetta Folliero

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