Debiti e rinuncia eredità





Rinuncia eredità





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Sono indebitato con Equitalia per cartelle di 10-15 anni or sono per una somma che probabilmente non riuscirò a coprire con il pignoramento del decimo dello stipendio, e una banca per una somma minore, ma comunque al momento non sanabile, poiché ho una famiglia da mantenere con una bimba di pochi mesi.

Poichè da tempo sono ammalato, vorrei in tutti i modi, se sfortunatamente dovessi passare a miglior vita prima del tempo, evitare che questi debiti ricadano su mia moglie (vivo in regime di separazione di beni e non ho nulla a me intestato) o mia figlia. C’è una possibilità legale per evitarlo? E’ sufficiente la rinuncia all’eredità?

L’augurio sincero è che lei possa rimborsare tutto il debito verso la Pubblica Amministrazione, per la quale agisce Equitalia, attraverso il pignoramento mensile del decimo dello stipendio e, dopo, della pensione.

Ovemai, da qui a cent’anni, residuasse qualcosina del debito, i chiamati all’eredità (di solito moglie e figli) dovranno presentare rinuncia all’eredità (presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente) anche se non ci fosse massa ereditaria attiva: cioè la rinuncia va esercitata anche se il defunto non lascia patrimoni, beni mobili o immobili.

Se i chiamati all’eredità sono in possesso di beni ereditari (in pratica se convivono con il defunto) la presentazione va fatta entro tre mesi dal decesso. Altrimenti, la rinuncia all’eredità può essere effettuata fino alla prescrizione del diritto (10 anni): in altre parole, il chiamato all’eredità che non è in possesso di beni del debitore, se sollecitato dai creditori a rispondere dei debiti del defunto, ha dieci anni di tempo per rinunciare all’eredità.

Particolare attenzione va riservata, da parte dei chiamati all’eredità, a quella che viene definita tacita accettazione dell’eredità lasciata dal defunto debitore: ad esempio, utilizzare il veicolo intestato al defunto, chiedere l’estratto del conto corrente intestato al defunto, eccetera.

L’accettazione tacita dell’eredità consiste, in pratica, nel compimento di atti che presuppongono necessariamente la volonta’ di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualita’ di erede.

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15 Febbraio 2016 · Annapaola Ferri

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