Debiti con Agenzia della Entrate e legge di composizione delle crisi da sovraindebitamento per un ex artigiano

La legge 3/2012 è lo strumento adeguato per superare la condizione di sovraindebitamento riconducibile all'attività svolta da un ex artigiano


DOMANDA

Ho un debito elevato (160 mila euro circa) con l’Agenzie delle Entrate (AdE): ero un artigiano e avevo alcuni debiti sospesi (fornitori e banche) che sto cercando di finire di pagare, mi rimane però il blocco grosso da pagare all’Agenzia delle Entrate. Potrei accedere alla legge del sovraindebitamento solo per il debito con l’agenzia delle entrate?


RISPOSTA

La Legge 3/2012 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento) è un ottimo strumento che permette ai soggetti non fallibili, come imprese individuali e liberi professionisti, di uscire legalmente dall’eccessivo indebitamento, anche accumulato durante l’attività svolta, con una di queste due procedure:
– accordo di composizione della crisi da eccessivo indebitamento;
– liquidazione (controllata e volontaria) dei beni di proprietà del debitore, con possibile esdebitazione.
Da questo punto di vista converrebbe chiedere di accedere alla legge per l’intero carico debitorio (esteso sia a debiti ordinari con banche e fornitori che a debiti di tipo esattoriale con l’Agenzia delle Entrate), in modo da poter puntare alla riduzione del debito complessivo: ma questo aspetto potrà essere approfondito con l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC o OCCS) che verrà scelto dal debitore per l’assistenza tecnica nelle procedure giudiziali previste dalla legge 3/2012.
Questo link consente di accedere, direttamente, al registro gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati all’assistenza tecnica del debitore sovraindebitato nella procedura giudiziale più idonea da seguire, in relazione alla propria particolare situazione debitoria e capacità di adempimento, fra quelle previste dalla normativa vigente.
Nell’operare la scelta dell’OCC si tenga conto che per favorire il sovraindebitato la legge prevede che il tribunale competente sia quello di residenza del debitore.


24 Agosto 2024 - Lilla De Angelis


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