Decadenza dal Beneficio del Termine per un prestito non rimborsato – Eventuale nullità del contratto di prestito per applicazione di tassi di interesse usurari





L'unica eccezione proponibile in sede giudiziale è l'eventuale applicazione di tassi di interesse usurari alle rate di rimborso del mutuo





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Ho acceso un prestito nel 2009 di 37100 euro con un taeg del 6% (conveniente a detta loro) di cui ho pagato rate da 414,90 x 44 rate su un totale di 120 rate di cui io sono l’intestatario del prestito e mia madre la coobbligata nel prestito. A seguito di carenza lavorativa e CIG ho riformulato il prestito e abbassato la rata che si è portata a 280,82 x 120 rate di cui ho attualmente ad oggi pagato 78 rate per un totale di 21.903 euro più 44 date pagate precedentemente totale 18.255 euro complessivamente pagati 40.158. Ora alla data odierna io non lavoro più e sono a casa percependo un reddito da cig di 990 euro mensili e per alcune rate non pagate e arretrate, e rate che continuavo regolarmente a pagare mensilmente dopo vari telegrammi, lettere di avvocatucci senza racconandate, telefonate, mi è arrivata la lettera di un avvocato che mi intima il pagamento entro 15 giorni di 12.900 euro e credo sia la decadenza dal beneficio del termine. ora vorrei sapere la strada da percorrere in questi 15 giorni, se chiamare io e concordare un saldo e stralcio (posseggo una somma di 4000 euro derivanti dal tfr di una vecchia azienda dove lavoravo), oppure se chiedere opposizione dopo che mi arriverà il decreto ingiuntivo passati i 15 giorni di tempo per pagare. Sarei ben lieto se mi aiutaste dandomi dei consigli, e se sottoporre anche una perizia per vedere se realmente esiste un qualche difetto nel calcolo degli interessi visto anche che nel 2019 a Lecce una coppia con 30000 euro di debito si è trovata in una situazione identica alla mia e hanno periziato il contratto e scoperto che il tasso anche delle rate in ritardo si aggirava sui 458 % di interessi per cui poi in aula il giudice dopo le perizie ha dato ragione ai coniugi annullando il risarcimento verso il debitore. Ho fatto chiamare un mio legale, e la loro risposta e stata o il 70/80% della somma dovuta (che non ho) o delle cambiali da 211 euro per 60 rate. Inverosimile e assurdo sentire di pagare l’intera somma con cambiali che non converrebbe nemmeno al più celebroleso di questo mondo! Aspetto vostri consigli!

Difficile dispensare consigli se non si conosce la consistenza patrimoniale del debitore (e della coobbligata): se non si possiede la casa di proprietà, il creditore potrebbe riscuotere il debito residuo attraverso il pignoramento del 20% della CIG mensile o, più verosimilmente in considerazione della maggiore stabilità delle entrate, della parte eccedente il minimo vitale della pensione della coobbligata.

Si tratterebbe di un piano di rientro con rate sostenibili anche se il debito residuo verrebbe gravato da spese di procedura di pignoramento, nonché da interessi moratori sull’importo dovuto (DBT) fino alla pronuncia giudiziale e da interessi legali successivamente.

Nel frattempo, il consiglio è quello di individuare sul territorio salentino una associazione consumatori che potesse supportarla nel verificare se i tassi di interesse applicati al prestito possano considerarsi usurari: il che potrebbe aiutarla in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di prestito, la restituzione degli interessi versati finora ed un congruo risarcimento danni.

STOPPISH

25 Maggio 2021 · Ludmilla Karadzic

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