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Per estinguere un debito vorrei trasferire la proprietà di un immobile al creditore: gradirei gentilmente sapere se altri creditori possano intraprendere azione revocatoria ordinaria. Preciso che non sono fallita e che quindi non sono tenuta alla par condicio dei creditori.
Con la Datio in Solutum (altrimenti conosciuta in italiano come dazione in pagamento o prestazione in luogo dell’adempimento) il debitore propone ed il creditore accetta di ricevere una prestazione diversa da quella originariamente prevista (nella fattispecie la proprietà di un immobile in luogo di denaro).
Con la datio in solutum, l’obbligazione si estingue mediante l’effettiva esecuzione della prestazione sostitutiva, nella fattispecie il trasferimento al creditore di un immobile di proprietà del debitore.
Alla domanda della lettrice risponde l’articolo 2901 del codice civile (condizioni per l’ammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria) quando, al comma 3 stabilisce che non e’ soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.
Desidero sapere quali azioni può intraprendere il creditore vittorioso nella sentenza di primo grado della revocatoria ordinaria ed in attesa degli altri due gradi di giudizio, se il debitore dovrà lasciare l'abitazione oggetto della revocatoria ancor prima dei successivi gradi giudizio. ... [leggi tutto]
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. L'esistenza di un'ipoteca sull'immobile del debitore, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa si presenti di entità tale da eventualmente assorbire l'intero valore del bene stesso, non integra, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di esercizio dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore non ipotecario del debitore alienante, atteso che la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un pregiudizio alle regioni del creditore ... [leggi tutto]
È principio consolidato che l'azione revocatoria possa essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. Avendo, infatti, il codice civile (con l'articolo 2901) accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è, idoneo a determinare (sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito) l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. D'altra parte, ad escludere la revocatoria di un'alienazione da lui compiuta non basta che il debitore provi l'esistenza di altro debito già scaduto, ma occorre la prova che il debitore non ... [leggi tutto]
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