Trasferire ad un minore la proprietà di un immobile laddove tale volontà è contenuta nell’accordo di divorzio omologato dei genitori

Se la volontà del trasferimento è contenuta nell'accordo di divorzio omologato, è sufficiente procedere alla sola trascrizione del passaggio di proprietà


DOMANDA

Alcuni anni fa mio fratello ha divorziato dalla moglie e nell’accordo di divorzio avevano scritto che doveva dare un immobile alla figlia minorenne e su questo erano tutti d’accordo. Per vari motivi però questo non è ancora avvenuto, quindi l’avvocata della mia ex cognata quasi 1 anno fa ha chiesto la nomina di un curatore per il minore e l’incarico è stato dato a me perchè in pratica essendo tutti d’accordo, serviva solamente una persona che lo rappresentasse in questa operazione da fare. Sono una persona scrupolosa e mi sono documentato parecchio, e ho letto che dovrei avere l’autorizzazione del giudice tutelare per poter “partecipare” all’atto dal notaio al posto del minore. Gli avvocati di mio fratello e mia cognata però dicono che in questo caso non mi serve perchè in realtà questa autorizzazione a fare questa operazione verso la figlia l’hanno già avuta dal PM quando hanno divorziato (ovviamente ho le carte ed è un accordo con scritto “negoziazione assistita” in cui viene citata questa operazione verso la figlia). Loro dicono che se chiedessi questa autorizzazione al giudice tutelare, è come se chiedessi l’autorizzazione di una cosa già autorizzata dal PM (così dicono). Scusatemi, spero di essere stato chiaro


RISPOSTA

La Corte di Cassazione, si è pronunciata, a sezioni unite, sulla questione, con l’ordinanza 21761/2021, stabilendo l’efficacia reale degli accordi sul trasferimento di immobili in sede di separazione personale dei coniugi o divorzio. In particolare, l’accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2699 del codice civile e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell’articolo 2657 del codice civile.

In altre parole la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari del trasferimento di proprietà in capo al minore può avvenire sulla base della copia conforme della sentenza di divorzio omologata.

Secondo la pronuncia appena riportata, dunque, sicuramente non serve l’autorizzazione del giudice tutelare, e non serve nemmeno un nuovo rogito notarile assistito dal curatore nominato per perfezionare il trasferimento di proprietà, ma è solo necessario conferire l’incarico ad un professionista per la trascrizione del trasferimento di proprietà sulla base di una copia conforme della sentenza di divorzio omologata dal PM.

Naturalmente se l’immobile da trasferire alla figlia come da accordo omologato dei genitori non è univocamente identificato in base alle coordinate catastali, ma si tratta solo di una dichiarazione di intenti, allora è sicuramente necessario il rogito notarile.


23 Dicembre 2024

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