Da fatturazione bimestrale a mensile – Il caso WindTre





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L’operatore di telefonia fissa e internet Wind, ora WindTre, ha fatto fatture posticipate per molti anni, come prassi consolidata continuativa. Probabilmente perché era la modalità ordinaria di fatturazione, tale clausola era stata omessa nelle condizioni generali di contratto.

A ottobre 2019 Wind ha pubblicato un comunicato ufficiale (tuttora visibile), sotto la voce “modifica condizioni di contratto telefonia fissa”, nel quale ha annunciato che il conto telefonico (fattura), che era bimestrale posticipato, sarebbe diventato mensile anticipato. Ciò attesta che considerava modifiche contrattuali entrambi le variazioni. Se non avesse considerato tale la seconda, avrebbe dovuto omettere nel comunicato il termine “anticipato”. Tralascio qui la variazione da bimestrale e mensile.

Nelle successive condizioni generali di contratto l’operatore ha però omesso d’introdurre l’annunciata nuova clausola della fatturazione anticipata. Avrebbe dovuto quindi proseguire con quella tradizionale posticipata. Invece a novembre 2019 ha iniziato nei fatti a farla anticipata: in tal modo in quel mese mi ha fatturato (e poi fatto pagare) una mensilità in più. Infatti, supponendo che una fatturazione sia mensile posticipata, la fattura emessa ogni mese fattura quello precedente.

Nel mese di passaggio alla fatturazione anticipata, in aggiunta alla solita fattura posticipata del periodo precedente, ne viene emessa un’altra anticipata del mese corrente (prima che finisca): 2 fatture invece di una, oppure una fattura che comprende entrambi i periodi. La sostanza non cambia: in quel mese viene sempre fatturata una mensilità in più.

Nota 1: se un mese si emette una fattura anticipata per il medesimo, prima che finisca, sono ovviamente fatturabili solo le quote fisse di tale mese già note alla data di emissione della fattura, le quali però, per tutti coloro che, come me, hanno tariffe flat, corrispondono all’importo mensile totale. Se vi fosse nel mese un quota di consumi variabili a pagamento, essa potrebbe essere fatturata in posticipo dopo la fine del medesimo.

Nota 2: A partire dalla pubblicazione del 25/11/2019 della sentenza 8024/2019 del consiglio di stato, non è più possibile l’introduzione di un nuova clausola in un contratto, perché lo “ius variandi”, di cui al comma 70.4 del codice delle comunicazioni elettroniche, è stato limitato alla modifica di quelle già esistenti.

Considerato che nel rapporto contrattuale vigeva la prassi consolidata della fatturazione posticipata, l’operatore poteva passare senz’alcuna modifica nelle condizioni generali di contratto a quella anticipata, oppure vi è sui contratti e/o sulla fatturazione qualche norma di legge, regolamento, circolare, delibera dell’autorità di settore, sentenza, ecc., che impediva di avviare la fatturazione anticipata se non era stata introdotta nelle condizioni generali di contratto una clausola che la prevedesse? Si prega di citare cortesemente la norma o le norme eventuali.

Bisogna innanzitutto chiarire che la fattura bimestrale posticipata emessa da Windtre fino a novembre 2019 riguardava, in realtà, i costi fissi anticipati ed il consumo flat posticipato. In pratica, con la fattura bimestrale posticipata emessa da WindTre a novembre 2019, lei ha pagato i costi fissi per novembre e dicembre 2019 ed i consumi flat per i mesi di settembre ed ottobre 2019. Con la fattura bimestrale di raccordo di novembre 2019 le è stato, invece, richiesto il pagamento del canone flat (anticipato) per i mesi di novembre 2019 e dicembre 2019 (senza alcun costo fisso). Pertanto, nessuna doppia fattura. E, cosa più importante, nessun aggravio per il consumatore che pagherebbe sempre la stessa cifra cadenzata mensilmente anziché bimestralmente.

Tanto premesso, va detto che l’unica contestazione per la quale potrebbe essere ravvisata una rimodulazione delle condizioni contrattuali (con la necessaria, conseguente, facoltà di recesso senza penali per il cliente) consisterebbe nei costi postali di consegna della fattura (2 euro a bimestre) per i soli clienti che non si avvalgono della spedizione della fattura via e-mail (opzione resa disponibile da WindTre).

Il problema, tuttavia, sta nel fatto che nessun operatore di telefonia presente nel mercato nazionale di TLC offre la spedizione gratuita della fattura tramite servizio postale.

Sarà, comunque, l’Autorità della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), investita della questione da una segnalazione dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC), a decidere se il cambio di fatturazione da bimestrale a mensile anticipata, operato da WindTre, comporterà, per i clienti, la facoltà di esercitare l’opzione di recesso anticipato senza oneri (penali).

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28 Settembre 2020 · Giovanni Napoletano

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