Cosa è un atto interruttivo dei termini di prescrizione del credito insoddisfatto?


Un atto, per avere efficacia interruttiva, deve manifestare la volontà del creditore insoddisfatto, di far valere il proprio diritto al rimborso





Ho ricevuto alcuni giorni fa una raccomandata AR da parte di una finanziaria creditrice che mi sollecitava a pagare le ultime cinque rate scadute di un prestito: il sollecito è pervenuto pochi giorni prima che fossero decorsi dieci anni dalla scadenza della prima rata di prestito rimasta impagata.

Il sollecito non conteneva l’ingiunzione a versare l’importo dovuto entro uno specifico termine, né l’avviso che in caso di inadempimento sarebbero stati addebitati gli interessi di mora. Mi chiedo, può l’atto che mi è stato notificato essere equiparato ad un atto interruttivo dei termini di prescrizione?

Con l’ordinanza 15140/2021 i giudici della Corte di cassazione hanno affermato che, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre, naturalmente, alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).

Quest’ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto, laddove non é ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore.

Particolare importanza riveste altresì la valutazione dell’atteggiamento e del contegno assunto dall’obbligato: si è in presenza di un vero e proprio riconoscimento del diritto, con interruzione del relativo termine prescrizionale, laddove la condotta del debitore si sostanzi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.

27 Giugno 2021 · Carla Benvenuto


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