Cosa è un atto interruttivo dei termini di prescrizione del credito insoddisfatto?

Un atto, per avere efficacia interruttiva, deve manifestare la volontà del creditore insoddisfatto, di far valere il proprio diritto al rimborso


DOMANDA

Ho ricevuto alcuni giorni fa una raccomandata AR da parte di una finanziaria creditrice che mi sollecitava a pagare le ultime cinque rate scadute di un prestito: il sollecito è pervenuto pochi giorni prima che fossero decorsi dieci anni dalla scadenza della prima rata di prestito rimasta impagata.


RISPOSTA

Con l'ordinanza 15140/2021 i giudici della Corte di cassazione hanno affermato che, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre, naturalmente, alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).


27 Giugno 2021 - Carla Benvenuto


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