La nuova definizione di abitazione principale formulata dalla Consulta e le conseguenze sull’Imposta MUnicipale propria (IMU)


La Consulta ha stabilito che per abitazione principale deve intendersi il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica





Corte Costituzionale sentenza 209/2022 e Corte di cassazione ordinanza 1828/2023: vorrei sapere se si tratta di due pronunce che potrebbero avere effetto sul canone RAI oltre che sull’IMU dal momento che nel 2019 Equitalia mi chiese di pagare il canone RAI arretrato degli anni 2016-2017-2019 su un mio appartamento, scrivendomi che l’utenza elettrica, dove abitavo con mia moglie, esonerava dal canone RAI solo lei che era l’intestataria di tale utenza, ma non esonerava il mio appartamento, situato in altro Comune, nel quale avevo la residenza e di cui avevo l’intestazione dell’utenza elettrica.

Mi consideravano cioè un nucleo familiare anagraficamente a sé stante rispetto a mia moglie avendo la residenza altrove.
Le sentenze di cui all’oggetto riconoscono la “separazione di fatto” comprovata con l’intestazione delle utenze. Potrei fare richiesta di rimborso di quei 3 canoni pagati, non essendo ancora prescritti?

Il fatto che il contatore elettrico, in quegli anni, non abbia consumato nulla non dimorandovi, può influire sulla accettazione della mia richiesta di rimborso?
Grazie della risposta.

In tema di agevolazioni sull’Imposta MUnicipale propria (IMU) la Corte Costituzionale, con la sentenza 209/2022 ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia.

In pratica, se A e B sono coniugati, hanno diversa residenza e sono entrambi proprietari dell’immobile in cui risiedono, l’abitazione principale per A è quella dove risiede A e l’abitazione principale per B è quella dove risiede B: di conseguenza è legittima l’esenzione dall’IMU per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all’interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi. Ne deriva che entrambi i coniugi A e B, sono esentati dal versamento dell’IMU, indipendentemente dal fatto che abbiano differente residenza nel medesimo Comune o in Comuni diversi. in altre parole ai fini IMU vale l’appartenenza alla famiglia anagrafica e non al nucleo familiare (Ricordiamo che due coniugi con residenza diversa appartengono a due distinte famiglie anagrafiche ed al medesimo nucleo familiare).

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 1828/2023 si è allineata alla pronuncia della Consulta stabilendo che l’IMU sulla seconda casa gode di esenzione se tale immobile di famiglia risulta essere la residenza anagrafica o la dimora abituale di uno dei due coniugi: pertanto, il diritto all’esenzione IMU vale per entrambi i coniugi, se si configurano i requisiti di legge per ciascuno di essi, quindi anche se i coniugi hanno residenze diverse.

L’articolo 1, commi da 152 a 159, della legge 208/2015 regola, invece, il pagamento del Canone RAI in bolletta: dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale, esonerando dal pagamento esclusivamente il componente della famiglia anagrafica quando il canone è stato già addebitato nella fattura elettrica di un altro componente della stessa famiglia anagrafica.

Pertanto, per i soggetti passivi obbligati al pagamento del canone RAI in bolletta non si fa alcun riferimento al concetto giuridico di abitazione principale ridisegnato dalla Consulta e dai giudici della Suprema Corte, ma solo alla famiglia anagrafica e all’intestazione di una utenza elettrica.

Ed è fuor di dubbio che due coniugi con residenza diversa continuano a far parte di famiglie anagrafiche diverse e sono tenuti entrambi al pagamento del canone TV in bolletta se possiedono un apparecchio televisivo ed un allaccio per la fornitura di energia elettrica ciascuno.

Insomma, nella normativa vigente che individua gli obbligati al pagamento del Canone Rai non c’è alcun riferimento all’abitazione principale dell’obbligato.

23 Aprile 2024 · Giorgio Valli


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