Sospensione dei termini per il ricorso giudiziale in opposizione al diniego di accesso al Fondo di garanzia INPS del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) causa emergenza sanitaria dovuta al COVID-19

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.












In merito ad una domanda di TFR respinta in data 2 febbraio, dato che ci sono 90 giorni di tempo per far ricorso al comitato provinciale, sto attendendo ancora dal curatore il passivo modificato in quanto c’erano degli errori fatti da lui, e quindi dato la situazione del virus attuale, con i tribunali chiusi e il giudice che deve ancora firmare il passivo modificato, le date comunque di ricorsi e scadenze varie, sono state sospese giusto? Cioè non vale il teorico 2 maggio come scadenza nel mio caso? ad ogni modo se lascio cadere questa domanda, posso farne una nuova tramite caf o altro professionista?

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

E’ quanto stabilisce l’articolo 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) del decreto legge 18/2020.

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22 Marzo 2020 · Loredana Pavolini