Copertura rc auto – Obbligatoria anche quando veicolo è inutilizzato?





Da adesso in poi, dall'obbligo di polizza assicurativa RC auto, si salvano solo i relitti, ovvero veicoli privi di ruote o di motore





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Ho trovato un appartamento molto vicino al mio posto di lavoro, raggiungibile a piedi ed, inoltre, molto ben collegato con i mezzi pubblici, per cui sto pensando di non rinnovare l’assicurazione rc auto e lasciarla per un po’ in garage.

E’ possibile secondo la legge?

Il veicolo deve essere coperto dall’assicurazione durante il periodo di immatricolazione attiva e di uso ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE: con queste poche parole votate quasi all’unanimità dal Parlamento Europeo si sancisce una linea di principio che potrebbe aver un duro impatto sul portafogli degli italiani.

L’assicurazione auto infatti andrà pagata anche se il mezzo non viene utilizzato.

Ecco quindi che chi quindi parcheggia l’auto nel proprio cortile o nel garage, in un terreno privato o in un ricovero al chiuso dovrà comunque avere l’assicurazione rc-auto indipendentemente dal fatto che il mezzo non venga messo in circolazione.

Pensiamo ad esempio a chi per il periodo estivo utilizza un ciclomotore e sospende l’assicurazione dell’auto.

Oppure anche il contrario.

Si salvano solo quei mezzi che costituiscono un relitto, privi cioè di ruote o di motore, tanto da potersi ritenere ormai delle carcasse incapaci di circolare.

Oggi le norme italiane non impongono l’obbligo di copertura in aree private, ma in caso d’incidente è il proprietario a dover pagare di tasca propria i danni subiti dalla vittima.

Invece, con le modifiche appena introdotte, verrà eliminata la limitazione dell’obbligo assicurativo alle sole aree pubbliche o aperte al pubblico.

La nuova direttiva approvata in via definitiva la settimana scorsa dal Parlamento europeo non è ancora stata recepita dall’ordinamento italiano ma difficilmente tale disposizione potrà essere derogata imponendo una copertura assicurativa anche per auto e moto tenute ferme.

Le nuove regole, che modificano la direttiva 2009/103, non andranno in vigore subito: dopo l’adozione formale da parte del Consiglio Ue e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Ue gli Stati hanno due anni di tempo per il recepimento.

La disposizione nasce da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue secondo cui l’oggetto dell’assicurazione è l’”uso del veicolo”, inteso come qualsiasi utilizzo conforme alla sua funzione di trasporto, non importa se fermo o in movimento, in luogo pubblico o privato.

C’è tuttavia una scappatoia: chi smette di usare un veicolo in strada e lo ricovera in un cortile o garage potrà lasciar scadere una polizza o chiedere la sospensione di quella in corso rendendolo inidoneo a circolare, per esempio togliendo parti necessarie per il movimento.

Nessun obbligo europeo invece di copertura per monopattini, bici a pedalata assistita e mezzi di micromobilità elettrica: sarà a discrezione dei singoli Stati membri.

STOPPISH

26 Ottobre 2021 · Giuseppe Pennuto

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