Come costituire una convivenza di fatto – I diritti del convivente di fatto


Per costituire la convivenza di fatto i due conviventi devono sottoscrivere una dichiarazione presso l’ufficio protocollo del Municipio di residenza





La mia compagna ed io conviviamo da 10 anni e risultiamo nello stesso stato di famiglia (lei risulta come altra persona convivente legata da vincoli affettivi): non abbiamo mai inviato alcuna comunicazione ufficiale all’anagrafe per registrare la convivenza di fatto. Abbiamo il diritto di reciproca assistenza in caso di ospedalizzazione o è necessario inviare la comunicazione al comune di residenza per formalizzare il tutto?

La convivenza di fatto, per produrre gli effetti previsti dalla legge, deve essere formalizzata con apposita dichiarazione sottoscritta, presso gli uffici anagrafici del Comune di residenza, da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione. Sarà sufficiente presentarsi presso l’ufficio protocollo del Municipio di residenza dei conviventi, e qui sottoscrivere un’apposita dichiarazione.

In base alla nuova Legge 76/2016 sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;

b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;

c) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;

d) in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni;

e) nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

La Cancellazione di una Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

– d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel medesimo Comune di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;

– su richiesta di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).

I conviventi di fatto hanno facoltà di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, la cui registrazione deve essere presentata presso le Strutture Territoriali ove è stata depositato la

Dichiarazione di Convivenza. Il contratto di convivenza deve essere redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme vigenti.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Municipio di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula.

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

a) accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio.

b) recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;

c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;

d) morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all’anagrafe del comune di residenza.

8 Aprile 2024 · Marzia Ciunfrini


Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Famiglia lavoro pensioni • DSU ISEE ISEEU • nucleo familiare famiglia anagrafica e sostegno al reddito • successione eredità e donazioni » Come costituire una convivenza di fatto – I diritti del convivente di fatto. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.