Controversia con la propria compagnia assicurativa? – Ecco come utilizzare la conciliazione












Ho in corso una controversia con la mia compagnia assicurativa con cui ho sottoscritto la polizza assicurativa rc auto della mia macchina: per motivi che non sto qui ad elencare la società non vuole legittimarmi un rimborso.

Vorrei evitare di utilizzare la via giudiziaria.

Come posso fare?

Attiva ormai già da qualche anno, la procedura di conciliazione per le controversie RC auto è una soluzione alternativa alla via giudiziaria, messa a punto da ANIA e associazioni dei consumatori per risolvere un’eventuale controversia sorta tra un assicurato e una compagnia di assicurazione a seguito di un sinistro stradale.

La procedura si può avviare dopo aver tentato invano di risolvere il contenzioso con un semplice reclamo all’impresa assicurativa competente, fornendo nell’occasione tutte le informazioni necessarie per l’accertamento del sinistro e la sua valutazione, senza però ottenere i risultati sperati.

Certamente la procedura di conciliazione è una strada decisamente più rapida ed economica rispetto al ricorso ai tribunali.

La procedura di conciliazione RC auto può essere avviata da un assicurato solo ed esclusivamente in caso di controversie che riguardano sinistri con richiesta di risarcimento fino a 15 mila euro.

Tale cifra comprende circa il 90% di sinistri che si verificano in Italia.

Come detto, l’assicurato può ricorrere alla procedura di conciliazione soltanto dopo aver presentato regolare richiesta di risarcimento del danno e inoltrato un primo reclamo alla compagnia di assicurazione competente, senza ottenere però soddisfazione.

Più specificatamente, affinché ci siano gli estremi per attivare la procedura deve succedere che:

  • la compagnia non ha risposto al reclamo dell’assicurato entro i termini previsti dalla legge (45 giorni);
  • la compagnia ha rifiutato la richiesta di risarcimento;
  • l’assicurato ha rifiutato l’offerta di risarcimento della compagnia, se non a titolo di acconto.

Viceversa non può esserci procedura di conciliazione se l’assicurato ha già incaricato altri soggetti a rappresentarlo (oppure, in caso di incarico già conferito a terzi, ha ritirato tale incarico prima di avviare la procedura); o se ha inoltrato richiesta di risarcimento all’assicuratore della propria vettura per i danni materiali e le lesioni del conducente e all’assicuratore del veicolo vettore se trasportato.

Chi decide, avendone i requisiti, di attivare la procedura di conciliazione per le controversie RC auto, può farlo in due modi.

Il primo è di inoltrare la richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti;

Il secondo è di inviare la richiesta online utilizzando il sito internet dedicato.

In quest’ultimo caso è necessario registrarsi al sito allegando, tra le altre cose, una copia scannerizzata del proprio documento di riconoscimento.

Entrambe le modalità prevedono comunque che l’assicurato fornisca tutta i documenti necessari per avviare la procedura di conciliazione: dati del sinistro; copia del primo reclamo inviato alla compagnia assicurativa ed eventuale risposta; spiegazione dettagliata dei motivi che l’hanno spinto a richiedere la conciliazione; copia di tutti i documenti necessari all’accertamento e alla valutazione del sinistro.

Con l’attivazione della procedura di conciliazione, l’assicurato conferisce pieno mandato a un rappresentante dell’associazione dei consumatori prescelta per transigere la controversia.

Dopo aver ricevuto il modulo di richiesta di conciliazione e i documenti allegati, l’associazione dei consumatori prescelta verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità.

Un’associazione può infatti rifiutarsi di prendere in carico la richiesta se mancano i presupposti di fondatezza per dare seguito alla procedura.

Qualora invece le pretese dell’assicurato risultino fondate, l’associazione trasmette all’impresa di assicurazione interessata la domanda di conciliazione.

Da quel momento la procedura ha una durata massima di 30 giorni. In caso di esito positivo, le parti (ovvero il conciliatore della compagnia e il conciliatore dell’associazione dei consumatori prescelta) sottoscrivono un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto invece un verbale di mancato accordo.

E per far valere le sue presunte ragioni l’assicurato non può fare altro che intraprendere la via giudiziaria.

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15 Novembre 2019 · Giuseppe Pennuto