Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 5-bis del decreto legge 41/2021 – Il curatore fallimentare può acquisire al fallimento l’importo erogato all’imprenditore fallito?

Il contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA che non hanno cessato l'attività al 18 settembre 2021, non è pignorabile












Con la conversione in legge del Decreto Sostegni, è stata sancita anche l’impignorabilità dell’ultimo contributo a fondo perduto per le partite IVA: anche in caso di successiva apertura del fallimento di un’impresa che ha ricevuto il contributo, resta non aggredibile dal curatore? L’articolo 46 della legge fallimentare cita “ciò che non può essere pignorato da disposizioni di legge”.

L’articolo 1, comma 5-bis del decreto legge 41/2021 (decreto sostegni) stabilisce che il contributo a fondo perduto erogato a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione (non cessata alla data del 18 settembre 2021) non può essere pignorato.

La legge fallimentare all’articolo 46 stabilisce che non sono compresi nel fallimento le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Ne deriva che il contributo a fondo perduto erogato ai sensi dell’articolo 1, comma 5-bis del decreto legge 41/2021 non potrà essere recuperato dal curatore fallimentare per soddisfare i creditori in un eventuale fallimento dell’impresa beneficiaria se, e solo se, al momento della dichiarazione di fallimento il contributo non è stato ancora confuso con i beni fungibili (tipicamente denaro) riconducibili all’impresa fallita o al suo titolare fallito. In pratica se il beneficio non è stato ancora erogato.

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18 Settembre 2021 · Tullio Solinas