Contratto di mutuo e patto marciano – Inadempimento del mutuatario












Ho stipulato, nel 2016, un contratto di mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa ai sensi dell’articolo 120-quinquiesdecies del Testo Unico Bancario: da un anno ormai non sto pagando la rata di mutuo. Cosa può succedere adesso?

Diciamo innanzitutto, che per questa tipologia di contratto di mutuo ipotecario, costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili: una volta verificatosi l’inadempimento, il creditore comunica la risoluzione del contratto e la pretesa di ottenere l’equivalente del debito residuo rimasto impagato. Se il mutuatario non adempie, il valore del bene immobile oggetto della garanzia è stimato da un perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

L’articolo 120-quinquiesdecies del Testo Unico Bancario (TUB) prevede, in caso di inadempimento del debitore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale e l’estinzione dell’intero debito a carico del debitore derivante dal contratto di credito, anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo.

Tuttavia, se il valore dell’immobile come stimato dal perito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all’eccedenza.

In pratica non viene seguita la (lunga) procedura di pignoramento ed espropriazione immobiliare e vendita all’asta ai sensi dell’articolo 555 del codice di procedura civile.

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8 Ottobre 2019 · Piero Ciottoli