Contrassegno assicurativo autentico in corso di validità alla data del sinistro – Ma la compagnia di assicurazione eccepisce che il premio non è stato pagato e mi invita a rivolgermi al Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS)

Tutela consumatore - assicurazione auto












Tre mesi fa, mentre passeggiavo sul marciapiede, sono stato investito da un veicolo, riportando lesioni certificate dai sanitari del pronto soccorso. Il conducente del veicolo, che ha causato il sinistro, mi ha fornito, ed io ho rilevato, i dati del certificato di polizza RCA rilasciato dalla compagnia di assicurazione: si trattava di polizza RCA temporanea (cinque giorni), valida al momento dell’incidente.

Ho chiesto il risarcimento dei danni, ma la compagnia di assicurazione mi ha risposto che il contratto stipulato dal responsabile del sinistro risultava inefficace, dal momento che il premio non risultava pagato, consigliandomi di rivolgermi al Fondo CONSAP di garanzia per le vittime della strada.

Vorrei sapere se il comportamento della società assicuratrice è stato corretto oppure se mi conviene rivolgermi ad un avvocato

L’articolo 127 del Codice delle assicurazioni stabilisce che il rilascio di contrassegno assicurativo da parte della compagnia RCA la vincola a risarcire i danni da circolazione del veicolo anche se il contratto assicurativo è inefficace, perché nei confronti del danneggiato rileva l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, come, peraltro, riconosciuto da numerose sentenze della giurisprudenza di legittimità (ultima, sentenza Corte di cassazione 14891/2019).

In ogni caso, le condizioni generali e speciali della polizza, qualunque esse siano, avrebbero valenza ed efficacia soltanto tra i contraenti, e, pertanto, non sarebbero opponibili al terzo danneggiato.

Infatti, nei contratti per la responsabilità civile auto (RCA) è sempre prevista, tra l’altro, la rivalsa della compagnia nei confronti del contraente, del proprietario della vettura e, alla bisogna, dei loro eredi per le somme che l’assicurazione abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza all’inopponibilità di eventuali eccezioni previste nelle condizioni di polizza.

Ciò che conta è che, anche in vigenza di contratto assicurativo di cinque giorni per vendita, prova, collaudo dimostrazione, una volta che siano stati rilasciati certificato e contrassegno di assicurazione, ai fini dell’azione diretta verso l’assicuratore da parte del terzo danneggiato, vale soltanto la loro autenticità, e non la validità del rapporto assicurativo.

Concludendo, le suggeriamo di rivolgersi senz’altro, e al più presto, ad un avvocato.

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24 Agosto 2019 · Giuseppe Pennuto