DOMANDA
In agosto 2015 ho ricevuto un pignoramento presso terzi preceduto da, un allora regolare, precetto. Qualche giorno fa mi è stato notificato un pignoramento immobiliare senza nessun precetto. Sono a conoscenza del fatto che il creditore può procedere senza notificare un nuovo precetto tuttavia il decreto legge 83/2015 modifica il contenuto dell’atto di precetto aggiungendo un ulteriore avvertimento: la mancanza di questo avvertimento invalida il precetto.
Questa norma e entrata in vigore dal 21 agosto 2015 ossia dopo la notifica del precetto. Volevo sapere se non essendo più un precetto valido è possibile invalidare il pignoramento immobiliare.
RISPOSTA
Se la procedura di pignoramento è iniziata entro i 90 giorni dalla notifica del precetto avvenuta prima del 21 agosto 2015, non può essere invocata la circostanza che, al momento della notifica, il precetto non conteneva l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. così come previsto dall’articolo 480 del codice di procedura civile modificato dall’articolo 13 del decreto legge 83/2015 in vigore dal 21 agosto 2015.
15 Febbraio 2021 - Genny Manfredi
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