Individuazione del nucleo familiare per coniugi con residenza e stati di famiglia diversi

Individuazione del nucleo familiare per coniugi con residenza e stati di famiglia diversi


DOMANDA

Io e mia moglie siamo sposati regolarmente da oltre 5 anni e coabitiamo nella casa di mia moglie che è l’immobile “gemello” di quello dei miei suoceri che lo hanno concesso in comodato d’uso gratuito alla mia consorte.
Lei ha regolarmente spostato la residenza (uscendo così dallo stato di famiglia dei suoi genitori e pertanto risulta abitante da sola in questo immobile gemello) dopo il matrimonio, mentre io ho mantenuto ancora oggi la residenza nella casa dei miei genitori (mia madre vedova e mio fratello ancora in quell’indirizzo) pur abitando con mia moglie in casa sua.
Capisco che è possibile e molti lo fanno ma non opportuno e siccome dovrei presentare l’ISEE volevo sapere se il nucleo familiare, scegliendo io dichiarante in fase DSU l’abitazione familiare di mia moglie sarà formato soltanto come unico nucleo familiare con lei o rientrano anche mia madre e mio fratello?
Io vorrei che fossimo solo io e mia moglie e ho sempre pensato che dovrebbe essere così o mi sbaglio in questo mio caso, visto che i coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo?


RISPOSTA

La sua è una situazione molto comune: io stesso ho sempre mantenuto la residenza presso la casa dei miei genitori, mentre mia moglie e i figli risiedevano addirittura in un altro comune. L’esigenza può essere dettata dalle più svariate motivazioni e nessuno può arrogarsi il diritto di giudicare sull’opportunità di mantenere residenze diverse. Peraltro, l’articolo 3, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 159/2013, che attiene al regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) prevede espressamente che i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare e a tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e’ attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare.


Pertanto, scegliendo la residenza familiare coincidente con quella di sua moglie, sua madre e suo fratello vengono esclusi dal nucleo familiare di cui fanno parte esclusivamente moglie e marito. In altre parole, la situazione dei coniugi con diversa residenza è identica a quella dei coniugi conviventi; tuttavia, visto che i due coniugi risultano in due stati di famiglia diversi, si dovrà precisare nel Quadro B quale di questi due stati di famiglia bisogna prendere a riferimento, per stabilire quali altre persone facciano parte del nucleo familiare ISEE. La scelta dello stato di famiglia da prendere in considerazione è lasciata pertanto all’accordo tra i coniugi, che individueranno, tra le due, quella che è considerata da entrambi la residenza familiare. La scelta sullo stato di famiglia di riferimento varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.

16 Maggio 2020 - Simone di Saintjust


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