Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea – Congedo straordinario per disabili legge 151/2001












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Sono un insegnante di scuola pubblica residente in Toscana: ho due genitori anziani e disabili residenti in Sicilia di cui uno titolare di legge 104 articolo 3 comma 3 (si questo già usufruisco di 3 giorni di permesso al mese mostrando al mio dirigente i biglietti aerei), adesso a causa dell’aggravarsi delle condizioni necessiterei di un congedo di almeno 15 o 30 giorni per accudire mio padre.

So che la legge 151 chiede il requisito della convivenza, ma so che può essere sostituito con la coabitazione o la dimora temporanea: mi hanno consigliato di effettuare una iscrizione nello schedario della popolazione temporanea del comune di residenza dei miei genitori.

Volevo sapere pertanto:

1) come e in che tempi posso richiedere tale iscrizione al Comune

2) in caso quindi di iscrizione temporanea allo schedario, può il Dirigente concedermi il congedo per 15 30 giorni?

L’iscrizione nello Schedario della Popolazione Temporanea (SPT) del Comune (ex articolo 32 del DPR 223/1989), viene effettuata su domanda dell’interessato, ed è concessa dopo i necessari accertamenti.

Quando la permanenza supera i 12 mesi, chi l’ha richiesta non può essere considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.

L’attestato di iscrizione viene rilasciato dopo 45 giorni dalla presentazione dell’istanza, se accolta: infatti, successivamente alla presentazione dell’istanza, l’ufficio anagrafe richiede alla polizia municipale di effettuare le necessarie verifiche al domicilio dichiarato e, in seguito all’accertamento positivo, provvede all’iscrizione nello SPT. In caso di accertamento negativo, viene inviata una comunicazione di preavviso di rigetto della domanda e il richiedente avrà 10 giorni di tempo dalla notifica per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare l’annullamento della pratica di residenza temporanea.

Al termine di un anno dalla data di iscrizione nello SPT, avviene comunque la cancellazione d’ufficio.

Per quanto attiene, invece, la seconda domanda, va detto che per fruire del congedo straordinario ex legge 151/2001 è necessario presentare prima istanza all’INPS: in altre parole, la concessione del congedo straordinario da parte del Dirigente del lavoratore richiedente è subordinata all’accettazione della domanda presentata dal richiedente.

E, a questo proposito, va precisato che l’INPS ritiene necessario il requisito della convivenza qualora a richiedere il congedo siano: il coniuge, la parte dell’unione civile, i figli, i fratelli/sorelle o i parenti/affini entro il terzo grado del disabile grave.

Per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’articolo 43 del codice codice civile (dunque si deve fare riferimento alla residenza anagrafica). Tuttavia, per l’accertamento del requisito della convivenza, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ritiene condizione sufficiente anche la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, anche se non nello stesso interno. (messaggio INPS 6512/2010).

Dunque la risposta alla seconda domanda gliela può fornire solo chi le ha riferito circa la possibilità di fruire del congedo straordinario ex legge 151/2001 con l’iscrizione nello SPT del comune di residenza del genitore in condizioni di grave disabilità.

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16 Febbraio 2021 · Roberto Petrella

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