Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria


AIRE - Anagrafe Italiani Residenti Estero





Sono una residente AIRE momentaneamente in USA e oggi ho ricevuto una raccomandata andata e ritorno da Equitalia contenente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Innanzitutto chiedevo se devo ritenere oggi la data in cui partono i 30 giorni per saldare: nota bene che la raccomodata di ritorno è ancora attaccata sulla busta che ho ricevuto, non mi è stata consegnata ma lasciata nella cassetta della posta.

Comunque l’importo è superiore a 20 mila euro e ci sono debiti dovuti a differenti enti: nella prima parte ci sono elencati una serie di pagamenti dovuti a INPS come contributi IVS fissi e riportano una data di notifica superiore a 5 anni fa, posso richiederne la prescrizione?

E così anche di altri debiti: la data a cui mi devo riferire per la prescrizione è appunto quella che loro indicano di notifica giusto?

Ho trovato altri due debiti di cui ricordo di aver ricevuto la cartella esattoriale ma era stata consegnata ad altre persone, non mie famigliari ne portieri ne donna delle pulizie che l’hanno aperta e consegnata a me in seguito. Non mi hanno nemmeno detto se portata da postino o agente. Mi ero informata e mi era stato consigliato di aspettarne un’altra successiva con la consegna direttamente a me: ora posso contestarla o non posso fare nulla?

Ultima e importante: cosa faccio ora? La mia intenzione è comunque di saldare il debito ma non voglio pagare quello prescritto o dove ci sia stato un errore loro: ho questi 30 giorni quindi per verificare che non ci siano errori, posso chiedere i documenti originali per verificare?

Devo chiedere una sospensione nel mentre? Insomma: non so come muovermi per impugnare ( se possibile) la comunicazione.

Curiosità: di mio posseggo solo un auto vecchia, ho un mutuo della prima casa, sono disoccupata e con mio marito ho la divisione dei beni, cosa mi possono pignorare? Premetto che la casa è affittata ma l’affitto non copre la rata del mutuo.

Ultimissima: essendo all’estero ho letto che si possono fare contestazioni direttamente sul sito equitalia, quindi posso fare tutto online o è necessario fare di persona?

Nella notifica di atti, come le cartelle esattoriali o gli avvisi di accertamento, a mezzo servizio postale (raccomandata AR), sono due le date cui bisogna far riferimento.

Per il creditore, la data di consegna dell’atto alle poste per la notifica, è quella con cui va verificata l’eventuale decadenza (prescrizione) del potere di pretendere l’importo in esso indicato.

Per il debitore, invece, la data di consegna materiale dell’atto da parte del postino è quella da cui partono i termini di legge per il pagamento o l’impugnazione.

In caso di temporanea irreperibilità del debitore, e qualora quest’ultimo non proceda al ritiro dell’atto presso l’ufficio postale indicato dal postino nell’avviso, la notifica si intende come correttamente perfezionata dopo dieci giorni di giacenza.

La decadenza (prescrizione) della pretesa avanzata dal creditore va verificata sempre tenuto conto dell’eventuale compiuta giacenza di comunicazioni interruttive: in pratica prima di ritenere una richiesta di pagamento illegittima, per decadenza dei termini, bisogna acquisire, con accesso agli atti, la copia conforme delle ricevute originali di ritorno relative alle notifiche.

Questo perché può sempre capitare che l’avviso lasciato dal postino, in caso di irreperibilità temporanea del destinatario, possa andare smarrito: da un lato il destinatario pensa (sbagliando) di non aver mai ricevuto nulla; dall’altro il creditore è in grado di esibire in giudizio la ricevuta di ritorno in cui viene segnalata la temporanea irreperibilità del destinatario e la corretta notifica effettuata per compiuta giacenza.

Ora, se lei viene a conoscenza di un debito solo adesso, perchè in precedenza mai le sono stati notificati i relativi atti (neanche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale) può senz’altro impugnarlo davanti al giudice competente: sia per contestare eventuali vizi (importo già pagato, importo non dovuto, errore) sia per eccepire la decadenza (o la prescrizione) del diritto del creditore a richiedere la somma.

Se sussistono fondati motivi per eccepire vizi dell’atto o decadenza del diritto del creditore di poter richiedere l’importo in esso indicato, può essere presentata al creditore (o a chi agisce per esso) formale istanza in autotutela per l’annullamento dell’atto o per la sospensione della riscossione coattiva. Tenendo, tuttavia, ben presente che la presentazione della domanda di annullamento, o di sospensione, non interrompe i termini entro i quali il destinatario può presentare ricorso giudiziale.

Il messaggio, che qui si intende veicolare, è che non si può restare inerti ad attendere una risposta della PA per poi scoprire che, nel frattempo, sono decorsi i termini previsti dalla legge per opporsi giudizialmente all’atto.

Per impugnare l’atto conviene, quando la legge non ne indica l’obbligo, affidarsi ad un professionista: anche perchè bisogna, innanzitutto, individuare il giudice competente, che varia in base alla tipologia di debito: GdP per sanzioni amministrative, CTP (Commissione Tributaria Provinciale) per imposte, giudice del lavoro per contributi.

Infine, l’iscrizione di ipoteca è solo una misura cautelare che ha effetto esclusivamente nel momento in cui lei decidesse di alienare il bene. L’espropriazione, a parte l’esistenza di un creditore privilegiato (la banca che ha erogato il mutuo), può essere avviata dalla PA solo per debiti superiori a 120 mila euro.

14 Aprile 2015 · Paolo Rastelli


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