Compravendita immobile – L’acquirente chiede la firma di consenso dei legittimari del venditore 86enne per l’accettazione della proposta irrevocabile d’acquisto





Proposta d'acquisto e preliminare di vendita immobiliare





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Mio padre (86enne) ha intenzione di vendere il suo appartamento, si è quindi rivolto a una società di compravendita la quale ha trovato una coppia intenzionata all’acquisto ed ha quindi emesso una proposta di acquisto.

La proposta è interessante come importo, ma richiede oltre alla firma di mio padre, anche la nostra (siamo 3 fratelli), ed io non sono intenzionata (seppur d’accordo) ad apporre una firma in tal senso, dato che mio padre è il proprietario e non è affetto da limiti di firma o demenza.

Cosa ne pensate?

Il ragionamento che, forse, ha sviluppato la coppia acquirente (e chi li assiste) è il seguente: presentata la proposta di acquisto e versata la caparra confirmatoria (con l’impegno di dover anche riconoscere un anticipo sul corrispettivo dovuto alla società di mediazione che ha messo in contatto acquirente e venditore) il rogito sarà fissato a qualche mese, come di solito avviene, anche solo per dare all’acquirente il tempo materiale di raccogliere i fondi necessari all’acquisto e/o chiedere un mutuo alla banca.

Orbene, posto che nel frattempo (fra la sottoscrizione della proposta irrevocabile di acquisto e quella del rogito notarile) il proprietario passi a miglior vita, si creerebbe un possibile contenzioso con i coeredi, alcuni dei quali, magari, potrebbero non voler più vendere l’immobile non risultando impegnati qualora la proposta irrevocabile di acquisto venisse accettata dal solo attuale proprietario.

La coppia acquirente si troverebbe, così, ad aver anticipato denaro (parte del quale – tipicamente quello corrisposto all’agenzia immobiliare – difficilmente tornerebbe indietro) trovandosi pure, eventualmente, senza casa dopo aver, ad esempio, comunicato disdetta (semestrale) dal contratto di locazione per l’appartamento in cui vive (oppure dopo aver avviato la vendita della casa di proprietà).

Certo, i coeredi dovrebbero restituire il doppio della caparra, ma quando si tenta di acquistare una casa si punta a tutelarsi, per quanto possibile, al fine di trovare una sistemazione logistica, non per lucrare un importo pari alla caparra confirmatoria versata (oppure per incardinare una causa civile per risarcimento danni con esito incerto riguardo l’importo e comunque con pronuncia giudiziale lontanissima nel tempo).

Infine, se il prezzo della transazione è conveniente, chi compra, con la firma di consenso dei legittimari, punta a tutelarsi anche da una eventuale futura azione degli stessi per circonvenzione di venditore incapace (succede più spesso di quanto si creda).

STOPPISH

30 Novembre 2020 · Piero Ciottoli

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