DSU/ISEE per l’Università – Quando la figlia studentessa non convive con i propri genitori risiede in una casa di proprietà ma non ha una adeguata capacità di reddito per cui deve essere considerata appartenente al nucleo familiare di origine





Quando la studentessa non convive con i propri genitori risiede in una casa di proprietà ma non ha una adeguata capacità di reddito





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Ho una figlia che studia alla università di Pisa e si trova in questa condizione: possiede una casa di sua proprietà in cui tiene ovviamente la residenza e ci paga le tasse.
Io come tutti gli anni faccio il modello isee università, poichè non ha un reddito in autonomia viene attratta nel mio isee.

Adesso l’università gli ha contestato il modello isee, in quanto secondo la loro interpretazione, dovrebbe inserire il suo appartamento di proprietà che gode dei benefici 1^ casa, come seconda abitazione nel mio isee.

A mio parere il cespite in questione può essere considerato seconda abitazione oltre il valore della franchigia di 52.500 euro. Ben venga che venga attratta nel isee del genitore, ma si deve considerare che ha diritto alle detrazione di legge sul appartamento di proprietà in cui tiene la residenza.

L’articolo 5 (indicatore della situazione patrimoniale) comma secondo del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE) stabilisce che Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

Ai sensi dell’articolo 8 (Prestazioni per il diritto allo studio universitario), comma 2, del medesimo DPR, in presenza di genitori non conviventi con lo studente che fa richiesta dell’ISEE per fruire delle agevolazioni universitarie, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano i requisiti che sua figlia non possiede (non disponendo di una adeguata capacità di reddito).

Ricapitolando, la figlia studentessa universitaria deve far parte del nucleo familiare dei genitori: solo sulla casa di abitazione dei genitori (quella di residenza del nucleo familiare composto anche dalla figlia studentessa per disposizione di legge) si applicano le regole dettate dall’articolo 5 del DPR 159/2013.

Ne discende che la casa di proprietà della figlia studentessa deve essere inclusa nel patrimonio immobiliare del nucleo familiare di origine della studentessa senza poter fruire della franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Le sue considerazioni non difettano di logica e buon senso, ma come sappiamo, la legge è legge e talvolta (come in questo caso) non è logica, né sensata, né equa.

STOPPISH

29 Agosto 2021 · Roberto Petrella

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