Modifica periodicità liquidazione IVA

il rigo VO2 (Casella 1) deve essere barrato solo dai contribuenti che optano per la liquidazione trimestrale, non da quelli che sono obbligati dalla legge


DOMANDA

Salve, avrei bisogno di un’informazione per quanto riguarda la dichiarazione Iva di una società che nel 2026 è passata da liquidazione iva trimestrale a liquidazione iva mensile, in quanto obbligata avendo superato i 800 mila euro di volume di affari nel 2025. Dunque aveva iva trimestrale fino al 31/12/2025.
Il rigo V02, che è il quadro nel quale va indicato il passaggio da una periodicità di iva all’altra, deve essere compilato solo se si effettua la scelta del cambio di periodicità della liquidazione iva per OPZIONE o anche quando c’è l’ obbligo come nel caso specifico? E deve essere compilato nel Modello Iva 2027(per iva 2026) o nel Modello Iva 2026(per iva 2025)?Grazie

RISPOSTA

La variazione della periodicità IVA da trimestrale a mensile, quando obbligatoria per legge a causa del superamento del volume d’affari (superamento delle soglie previste dall’artICOLO 7 del DPR 542/1999, pari a 500.000 o 800.000 euro a seconda dell’attività), non va indicata nel rigo VO2 del quadro VO della dichiarazione annuale IVA.

Infatti, il rigo VO2 (Casella 1) deve essere barrato solo dai contribuenti che scelgono (optano) per la liquidazione trimestrale pur essendo in contabilità ordinaria, o che effettuano il percorso inverso su base facoltativa.

In sintesi, la variazione obbligatoria di periodicità della liquidazione IVA si manifesta attraverso il comportamento concludente, ovvero l’invio delle Liquidazioni periodiche IVA (LIPE) mensili e i versamenti mensili, senza necessità di revocare l’opzione precedente nel quadro VO.

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3 Marzo 2026