Il terzo a cui stato conferito il mandato di arbitrare a transigere su una lite, va ricompensato indipendentemente dai requisiti societari

L'arbitro adito, ovvero il terzo a cui è stato conferito il mandato a transigere su una lite fra due parti, deve essere compensato per il servizio svolto












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Sono titolare di una piccola impresa, abbiamo subìto un procedimento di arbitrato all’ispettorato per una sanzione disciplinare, tuttavia ora c’è necessità di pagare il terzo arbitro (cioè il funzionario dell’ispettorato) ma il mio commercialista ha riscontrato un problema: per nostri requisiti aziendali non posso corrispondere somme per prestazioni occasionali. Come è possibile? Allora come dovremmo pagare questo arbitro?

A parte il fatto che questi fantomatici requisiti aziendali, che impedirebbero all’azienda di fruire delle prestazioni di lavoro occasionali, andrebbero esternati quando si richiede una consulenza, possiamo tranquillamente affermare che ci troviamo di fronte ad un mandato a transigere in una lite, conferito ad un terzo professionista e non ad una prestazione occasionale. laddove con tale termine si intende la fornitura saltuaria di un servizio che non supera i 30 giorni di lavoro con il medesimo committente committente o comunque, un’attività che comporti un corrispettivo non superiore ai 5 mila euro netti per anno anno solare.

Nel caso specifico, invece, si tratta dilla liquidazione di un onorario prevista dall’articolo 814 del codice civile, secondo il quale gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata e le parti sono tenute solidalmente al pagamento. Se le parti non accettano l’entità del compenso da elargire all’arbitro, ci pensa il Presidente del Tribunale a stabilire l’equo compenso con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva tramite pignoramento ed espropriazione, innanzitutto dei beni aziendali e, successivamente, in modalità sussidiaria, qualora i beni sociali non fossero sufficienti a soddisfare il credito vantato dall’arbitro per il servizio reso, dei beni dei rappresentanti legali delle compagino societarie che hanno sottoscritto la richiesta di arbitraggio.

Si deve pagare l’arbitro come si paga il Contributo Unificato per i servizi svolti da un giudice in Tribunale o la parcella ad un avvocato a cui è stato conferito il mandato di difendere e rappresentare la società in un contenzioso giudiziale.

Insomma, se il commercialista persiste nella posizione assunta, bisognerà sostituirlo!

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11 Maggio 2024 · Carla Benvenuto

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