Quando il soggetto conduttore titolare del contratto di comodato (comodatario) si presenta negli uffici anagrafici per formalizzare il proprio cambio di residenza, l’ufficiale di anagrafe è autorizzato a cancellare come irreperibili i precedenti occupanti ancora residenti nell’unità abitativa se, e solo se, il comodatario risulta titolare del contratto di comodato relativo all’intero appartamento.
Qualora, invece, il contratto di comodato si riferisca ad una parte ben definita e circoscritta dell’immobile, il comodatario che intendesse trasferire la propria residenza nell’appartamento ricevuto in comodato, deve esibire all’ufficiale di anagrafe il modulo ministeriale sottoscritto dal precedente occupante (il comodante o un precedente conduttore) in cui quest’ultimo sottoscrive il proprio consenso acché il comodatario elegga anch’egli, come propria residenza, l’unità abitativa in cui è ubicata la cosa concessa in comodato.
Ricordiamo, infine, per completezza che secondo l’articolo 1803 del codice civile il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito
31 Marzo 2021 · Rosaria Proietti