Come evitare un pignoramento di mobili in una casa di famiglia non del debitore

Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni


DOMANDA

Io ho dei debiti con una banca e con lo Stato in seguito ad un fallimento della vecchia azienda di cui ero titolare: ora con mia moglie dobbiamo richiedere la residenza a casa dei miei genitori che hanno due appartamenti uno vuoto e l’altro in cui vivono loro.
La domanda è in quale dei due è migliore e più semplice evitare un pignoramento dei mobili e come fare per evitarlo?


RISPOSTA

Nel pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore vige la presunzione legale di proprietà: si presume, cioè, che tutti i beni presenti nell’appartamento in cui il debitore vive siano di sua proprietà.
Un modo per limitare i danni che possono derivare da un pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore è quello di stipulare, con il proprietario dell’immobile, un contratto di comodato (registrato all’Agenzia delle entrate) che riguardi arredi, elettrodomestici e tutte le utilità in uso. Un po’, se vogliamo, come accade quando si affitta un appartamento ammobiliato.
Il problema, tuttavia, nasce dalla circostanza che la giurisprudenza recente vieterebbe all’Ufficiale Giudiziario la possibilità di prendere visione del contratto e decidere sulla sua validità, rinunciando al pignoramento. Secondo i giudici di legittimità l’Ufficiale Giudiziario deve comunque procedere: spetta poi al terzo effettivo proprietario dei beni pignorati rivolgersi al giudice dell’esecuzione (con il supporto di un avvocato), mostrare il contratto di comodato e, se le carte sono in ordine, chiedere ed ottenere la liberazione dei beni pignorati.
Per le motivazioni appena elencate la soluzione ideale sarebbe quella di occupare l’appartamento vuoto, nonché stipulare con il suocero e registrare all’ADE il contratto di comodato per immobile, arredi, elettrodomestici ed altre utilità.
Sperando poi, che, in occasione di un eventuale pignoramento presso la residenza del debitore, l’Ufficiale Giudiziario non sia troppo zelante e rediga, comunque, a fronte dell’esibizione del contratto di comodato, una relazione di pignoramento infruttuoso, senza costringere i suoceri a dover ricorrere al Tribunale per liberare i beni pignorati.


10 Febbraio 2021 - Patrizio Oliva

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