Dimissioni dal rapporto di lavoro CO.CO.CO. in corso e indennità di disoccupazione DIS-COLL





Per poter aver diritto all'indennità DIS-COLL, le dimissioni del COllaboratore COordinato e COntinuativo (CO.CO:CO:) devono essere motivate da giusta causa





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Ho un contratto di collaborazione con una ditta da circa un anno e mezzo: poiché negli ultimi tempi il titolare si sta comportando nei miei confronti al limite del mobbing, con lamentele del tutto infondate circa il mio lavoro, ho intenzione di cessare il rapporto ma so che in questo caso perderei il diritto alla DIS-Coll. Come potrei risolvere la questione, visto che l’unico referente è proprio il titolare della ditta il quale, nonostante le sue critiche, non sembra intenzionato a fare il primo passo per cessare il rapporto di collaborazione? In poche parole, egli continua nel suo comportamento ostile aspettando che sia io a recedere per farmi perdere l’indennità.

Per poter aver diritto all’indennità di disoccupazione DIS-COLL, le dimissioni del COllaboratore COordinato e COntinuativo (COCOCO) devono essere motivate da una giusta causa: le causali di dimissioni per giusta causa individuate, ad oggi, dalla giurisprudenza sono:

– mancato o ritardato pagamento della retribuzione
– omesso versamento dei contributi (purché non sia stato a lungo tollerato dal lavoratore)
– comportamento ingiurioso del superiore gerarchico verso il dipendente
– pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite da parte del lavoratore
– mobbing
– aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro
– modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative
– spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza che vi siano comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive come richiesto dall’articolo 2103 del codice civile.

La procedura di dimissioni per giusta causa può essere attivata autonomamente da un lavoratore oppure con l’assistenza di un patronato o di un’organizzazione sindacale.

Il datore di lavoro potrebbe tuttavia opporsi, contestando la giusta causa: in questo scenario, la vertenza dovrebbe necessariamente essere portata, con la citazione della controparte datoriale, all’esame del giudice del lavoro competente.

Una sentenza avversa al lavoratore dimessosi per motivi ritenuti costituire una giusta causa, una volta passata in giudicato, potrebbe comportare l’obbligo alla restituzione di tutti i benefici statali fruiti nel frattempo in seguito alla presunta classificazione unilaterale delle dimissioni presentate per giusta causa ma non giudicate tali in sede giurisdizionale.

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17 Luglio 2023 · Tullio Solinas

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