Successione ereditaria e chiusura del conto corrente intestato o cointestato al defunto – Come funziona?





Successione ereditaria e chiusura del conto corrente intestato o cointestato al defunto - Come funziona?





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Siamo tre eredi legittimi (madre e 2 figli): io vivo all’estero e venni in Italia alla morte di mio padre nel 2014: dopo aver firmato per accettazione la scheda testamentaria del testamento olografo con le sue volontà e dopo aver firmato la successione redatta dal notaio, ripartii per l’estero. Intanto 2 degli eredi legittimi (mia madre e mia sorella, tranne il sottoscritto) si recarono in banca con la copia della successione per la chiusura del conto corrente di mio padre (probabilmente cointestato con mia madre e sul cui conto vi era la delega a mia sorella)

Ho più volte chiesto alla filiale con raccomandata AR e documenti le copie degli estratti conto degli ultimi 10 anni, per la parte riguardante mio padre defunto e quella della chiusura del conto, ho fatto diverse richieste e reclami scritti con raccomandata AR, ma non ho mai ricevuto risposta, ed attualmente non essendo trascorsi i 10 anni mi sono rivolto ad un legale di fiducia per ottenerli. Chiedo a voi: è possibile far chiudere un conto corrente solo con la copia della Successione? Non avrei dovuto firmare anche io in filiale per la chiusura? Ho il sospetto che gli altri eredi abbiano apposto la mia firma in modo fraudolento. Cosa dice la Legge a tal proposito?

Per rispondere alla sua richiesta, procediamo con una breve panoramica degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità nonché delle decisioni adottate dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in tema di successione ereditaria del rapporto di conto corrente intestato (o cointestato) al defunto.

In tema di conto corrente cointestato al defunto, la Corte di cassazione (ordinanza 7862/2021), ha ribadito che quando le disposizioni contrattuali prevedono la firma disgiunta, entrambi i cointestatari del rapporto possono compiere operazioni attive e passive anche separatamente. Lo stesso diritto permane pure in caso di decesso di uno dei contitolari: la banca, inoltre, è tenuta a versare il saldo del rapporto al contitolare sopravvissuto che lo richieda ed è in tal caso liberata nei confronti degli eventuali eredi.

Per quanto attiene, invece, la successione ereditaria di un conto corrente intestato esclusivamente al defunto (o cointestato al defunto), va ricordato che la dichiarazione di successione costituisce elemento indispensabile per attivare la procedura di liquidazione da parte della banca, anche alla luce di quanto stabilito dall’articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 346/1990. Pertanto, l’erede che richiede la liquidazione della propria quota e non è tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata, in cui elenca i chiamati all’eredità (coniuge e figli del defunto oppure gli eredi indicati nel testamento) e attesta di essere esentato dall’obbligo di dichiarazione di successione.

Ricordiamo che sono esonerati dall’obbligo di dichiarazione il coniuge e i parenti in linea retta del defunto, se l’attivo ereditario non supera il valore di 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

La Corte di Cassazione (sentenze 5264/2000 e 12921/1992) ha affermato che il rapporto di conto corrente si scioglie in seguito alla morte del correntista, in virtù della cessazione del rapporto di mandato fra il cliente e la banca.

Tale approccio non è condiviso dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, secondo il quale, con la recente decisione 24360/2019, Il rapporto di conto corrente bancario prosegue anche dopo la morte del correntista, succedendovi gli eredi (che, ovviamente, abbiano accettato l’eredità,).

A questi, nonché alla banca, è attribuito il diritto potestativo di recesso (congiunto nel caso dei coeredi), in virtù dell’applicazione dell’articolo 1833 del codice civile in materia di conto corrente ordinario, in base al quale, in caso d’interdizione, d’inabilitazione, d’insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.

Il decesso del correntista, dunque, non determina l’estinzione automatica del rapporto di conto corrente bancario, bensì la sua prosecuzione con subentro nel rapporto dei suoi eredi, e salva ovviamente la facoltà di entrambe le parti di recedere successivamente dal rapporto contrattuale così proseguito.

In mancanza dell’esercizio del diritto di recesso, pertanto, sul conto corrente continuano a insistere rapporti attivi e passivi, nonostante l’avvenuta apertura della successione. Risultano legittimi gli addebiti per l’invio degli estratti conto, delle comunicazioni e dei canoni per la tenuta del conto corrente, nonché per le rate del mutuo.

Per contro, l’automatica estinzione del rapporto di conto corrente (dal momento della morte o della conoscenza della morte) determinerebbe la cessazione dei pagamenti che il defunto aveva dato mandato di eseguire, anche qualora questi siano nell’interesse degli eredi. Per esempio, nel caso delle rate del mutuo, ciò potrebbe determinare l’accumularsi di interessi di mora, che finirebbero per gravare sul patrimonio ereditario, laddove il regolare adempimento, essendo funzionale alla stabile acquisizione di un bene nel patrimonio ereditario, si sostanzierebbe in un criterio di buona amministrazione e in un vantaggio perl’asse ereditario.

In caso, poi, di conto corrente bancario cointestato, la morte di un solo intestatario non potrebbe comportare, di per sé sola, lo scioglimento del rapporto, che proseguirebbe con il correntista superstite, senza possibilità di subentro per gli eredi di quello premorto.

Una volta acquisita conoscenza del decesso del correntista, in base ai canoni di correttezza e buona fede sanciti dall’articolo 1375 del codice civile. la banca è tenuta ad inviare al successore, al più presto, ogni informazione in suo possesso sullo stato del conto corrente: la consistenza, la presenza di debiti, di polizze assicurative; possibilmente, a informarlo circa il diritto di recesso, ad interpellarlo riguardo all’esercizio di questo diritto e alla eventuale sospensione di pagamenti che l’erede ritenga non più utili.

Al successore a qualsiasi titolo è espressamente riconosciuto il diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (articolo 119 comma 4 del Testo Unico Bancario).

Concludendo: Il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi.

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15 Settembre 2021 · Simonetta Folliero

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