Chiusura anticipata della procedura esecutiva – Articolo 164 bis del codice di procedura civile












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Leggendo la norma di cui all’articolo 164 bis DL numero 132 del 12 settembre 2014 convertito in legge numero 162 del 10 novembre 2014 si evince che una procedura esecutiva può essere chiusa prima ove ne ricorrano le condizioni.

Tuttavia tale norma sembra essere inutile poiché si applicherà per tutti i procedimenti successivi alla sua approvazione e quindi la ratio della stessa, ovvero di liberare i tribunali da vecchie procedure esecutive, è totalmente caduta nel vuoto.

Per un procedimento che mi riguarda, iniziato nel 2009, non è quindi applicabile oppure potrei applicarla alla singola udienza, con la relativa decisione sui relativi ribassi, prevista per maggio 2015 (data successiva all’entrata in vigore)?

L’articolo 164-bis del codice di procedura civile, sull’infruttuosità del’espropriazione forzata, è stato introdotto dalla legge 162/14 (art. 19) e dispone che quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Purtroppo, la norma è applicabile solo ai processi esecutivi avviati dopo l’11 novembre 2014 e non a quelli già in essere a tale data e, pertanto, non può essere invocata in fasi della procedura che si riferiscono comunque ad azioni esecutive avviate prima dell’entrata in vigore della legge che l’ha introdotta.

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24 Marzo 2015 · Marzia Ciunfrini

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