Chiarimento su ISEEU e studente autonomo (coniugato, con figli)





ISEEU - ISEE per Università





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Mia moglie (inoccupata) ha contratto matrimonio con me ad ottobre 2019, convinta che sarebbe stata assoggettata ai miei redditi (nettamente inferiori a quelli della sua famiglia di origine) ha quindi pensato di riprendere gli studi interrotti un paio di anni prima, pagando tasse universitarie in misura nettamente minore. E’ stato lì che ci è stato detto che per essere considerato autonomo bisogna rispettare contemporaneamente due condizioni, la prima delle quali (essere residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni) non soddisfatta e pertanto le tasse sarebbero state calcolate sulla base di un ISEEU che teneva conto dei redditi dei suoi genitori.
Per questo motivo non si è potuta iscrivere (tasse tropo alte per noi).

Sul sito dell’INPS adesso però leggo, testualmente: “lo studente è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro” e quindi mi chiedo, cosa si intende esattamente per “rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi”? Può essere considerata la data di immatricolazione al primo anno, oppure va considerata obbligatoriamente la data di iscrizione all’Anno Accademico in corso?

In sintesi: qualora decidesse ad oggi di iscriversi all’AA 2020/21 (in ritardo, ovviamente pagando la mora) potrebbe calcolare l’ISEEU sulla base dei miei redditi in quanto fuori dall’unità abitativa dei genitori da più di due anni rispetto all’immatricolazione?

In caso di risposta negativa, qualora chiedessimo l’ISEEU a partire dal giorno dopo il nostro secondo anniversario di nozze (ottobre 2021), potremmo finalmente vederlo calcolato sui miei redditi piuttosto che su quelli della sua famiglia di origine e quindi pagare meno tasse (anche arretrate e sull’AA 2021/22)?

Grazie

Purtroppo, due sono le condizioni che devono essere entrambe verificate per evitare che il nucleo familiare di riferimento dello studente per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ISEE sia quello
dei genitori:

1) lo studente deve essere residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro: in altre parole, si deve verificare che la residenza dello
studente sia da almeno due anni diversa da quella dei suoi genitori (o più in generale della sua famiglia di origine) e comunque che tale residenza diversa non risulti in un immobile di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare originario;

2) lo studente presenta una adeguata capacità di reddito: per valutare l’adeguata capacità di reddito, si deve fare riferimento alle disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della prestazione; al momento in cui si scrive la soglia è fissata in 6.500,00 euro, come previsto dall’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001. L’adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, la predetta soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario.

In sintesi, nei due anni precedenti l’iscrizione al corso di studi universitario devono essere verificate entrambe le condizioni sopra riportate. Se ne deduce, pertanto, essendo la coniuge studentessa inoccupata, che solo con un’iscrizione universitaria contemporanea o successiva al vostro secondo anniversario di nozze (ottobre 2021), potrete finalmente vedere l’ISEEU calcolato sui redditi da voi coniugi percepiti piuttosto che su quelli della famiglia di origine dell’aspirante studentessa.

STOPPISH

26 Gennaio 2021 · Genny Manfredi

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