Cessione volontaria del quinto – Come funziona in caso di dimissioni e successiva riassunzione presso un nuovo datore di lavoro?

Cessione del quinto












Ho sottoscritto un contratto di cessione dei quinto con una ditta nel 2014 e nel 2016 mi sono dimessa e mi ha riassunta un’altra società: adesso la finanziaria dopo aver incassato il mio TFR rimane scoperta di 4000 euro di debito e ha fatto richiesta al nuovo datore di lavoro il proseguo della cessione.

La mia domanda è: il nuovo datore è obbligato? Io posso oppormi? Proponendo un rientro con bonifico bancario e non con cessione?

Lei può estinguere la precedente cessione, con bonifico o con assegno circolare, naturalmente dopo aver chiesto, all’istituto che ha erogato il credito, la contabilizzazione dell’esposizione debitoria laddove, naturalmente, il capitale residuo e i corrispettivi saranno gravati dall’applicazione degli interessi di mora conseguenti al ritardato pagamento delle rate.

Il nuovo datore di lavoro è obbligato ad effettuare la ritenuta, se il prestito non rimborsato è stato concesso dietro contratto di cessione del quinto dello stipendio.

In linea teorica, potrebbe anche opporsi contestando, eventualmente, l’entità degli interessi corrispettivi e/o moratori applicati: ciò tuttavia la condurrebbe alla notifica di un decreto ingiuntivo e, successivamente, qualora i motivi di opposizione fossero respinti, a subire un pignoramento dello stipendio con ulteriore aggravio delle spese di procedura.

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7 Settembre 2017 · Genny Manfredi