Cessione del quinto dello stipendio con rimborso non completato al passaggio in pensione – Il creditore cessionario può prelevare dal TFR fino a soddisfacimento del residuo o deve limitarsi al 20% dell’importo disponibile?


Il creditore cessionario può prelevare dal TFR fino a soddisfacimento del residuo o deve limitarsi al 20% dell'importo disponibile?





In relazione ad una mia precedente domanda mi sembra di capire che la finanziaria cessionaria del quinto dello stipendio al fine di soddisfare il credito residuo al momento del passaggio in pensione possa prelevare tutto il TFR versato dal lavoratore dipendente in azienda: ho capito bene?

Lei ha compreso benissimo, anche se riteniamo opportune alcune precisazioni:

a) se il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione (PA) il passaggio in pensione prima del completamento del piano di rimborso del prestito dietro cessione, non comporta alcun prelievo dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR), Trattamento di Fine Servizio (TFS) o Indennità di Fine Rapporto (IFR) che dir di voglia. In effetti il rimborso mensile continua con la trattenuta dalla pensione da parte INPS;

b) se lo stipendio del cedente è stato oggetto di un precedente pignoramento, il cessionario può prelevare, a soddisfacimento del proprio credito residuo, tutto il TFR (o TFS o IFR) disponibile escluso il quinto riservato al creditore che ha avviato l’azione esecutiva di pignoramento dello stipendio.

I giudici della Corte di cassazione, con la sentenza 3913/2020, hanno infatti ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica(DPR) 180/1950, articolo 52, comma 2, in tema di cessione del quinto dello stipendio dei lavoratori pubblici e privati, alla conseguente eventuale cessione del Trattamento di Fine Rapporto non si applica il limite del quinto.

2 Luglio 2021 · Annapaola Ferri





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