Cessione del credito a società che gestisce NPL (Non Performing Loans ovvero prestiti non performanti o, in altre parole, in sofferenza) – Può essere considerato un evento favorevole per il debitore inadempiente?





Può essere considerato un evento favorevole per il debitore inadempiente?





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Ho scoperto tramite visura che un credito nei miei confronti è stato ceduto ad una società che gestisce NPL per una cifra di molto più bassa e la mia domanda è: in vista di un mio accordo bonario con la NPL, questa circostanza (cioè la cessione) è un buon segno? Cioè, vista dal lato del debitore, quando i crediti vengono ceduti questo sta a significare che la NPL si accontenterà di una cifra più bassa (essendo per loro tutto guadagno)? O può capitare che speculino a tal punto da richiedere lo stesso l’intero importo?

Precisato che gli NPL (Non Performing Loans) sono prestiti non performanti o, in altre parole, in sofferenza, o meglio ancora, crediti spazzatura, esistono società, nel settore del recupero crediti, specializzate nel gestire crediti in sofferenza, laddove il debitore non è ritenuto più in grado di rimborsare il prestito, rimasto insoddisfatto, senza azioni esecutive di riscossione coattiva, dall’esito, comunque, incerto.

Quindi, in generale, quando una banca o una finanziaria cede il proprio credito – vantato nei confronti di un debitore inadempiente – ad una società di recupero crediti, specializzata nella gestione di prestiti non performanti, vuol dire semplicemente che il creditore ritiene che il debitore non rimborserà più quanto gli è dovuto se non con le maniere forti.

Banche e Finanziarie, di solito, non sono attrezzate per il recupero crediti che presuppone una organizzazione dotata di avvocati nonché di personale specializzato nelle indagini patrimoniali dei debitori: quindi la cessione del credito costituisce, solitamente un segnale neutro per il debitore.

Dal punto di vista esclusivamente legale, la conoscenza del prezzo di cessione del credito non significa che il creditore cessionario debba necessariamente accontentarsi di una cifra lontana dall’importo del prestito non rimborsato: certamente, si può dire, invece, che se il debitore non possiede beni aggredibili (stipendio, pensione, conto corrente) un accordo transattivo a saldo stralcio potrebbe rappresentare un ottimo affare per il debitore dotato di una spiccata propensione per la trattativa.

Se poi il basso prezzo di cessione è dedotto da una visura in CR (Centrale Rischi) della Banca d’Italia, l’informazione è irrilevante: in quel contesto, entrano in gioco meccanismi esclusivamente finalizzati a fare in modo che la segnalazione mensile a cura del creditore cedente, possa continuare anche dopo la cessione e l’appostazione del residuo a perdita di bilancio (basta indicare come prezzo di cessione almeno 250 euro e appostare il resto a perdita di bilancio).

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5 Ottobre 2021 · Lilla De Angelis

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