APE (Attestato di Prestazione Energetica) e comodato d’uso

Nel caso di nuovo contratto di comodato di una unità abitativa, il comodante è tenuto ad esibire l'APE al comodatario












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La disciplina sull’obbligo di allegazione dell’ Attestato di Prestazione Energetica (APE) nell’edilizia, dopo le modifiche apportate dal Decreto Legge 145/2013, si applica
– agli atti di trasferimento a titolo oneroso;
– ai nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione, con esclusione di quelli che hanno per oggetto singole unità immobiliari.
Non è, invece, più previsto l’obbligo di allegazione per gli atti traslativi a titolo gratuito.

Vista la normativa vigente, sono obbligata a fornire e/o allegare a un contratto di comodato d’uso ad amici (da presentare all’Agenzia dell’Entrate) la certificazione energetica APE?

Va innanzitutto premesso che, nella normativa vigente, non si fa mai specifico riferimento al comodato d’uso della singola unità immobiliare: invece, si parla dei tradizionali contratti di locazione e dei trasferimenti di immobili a titolo gratuito, con ciò intendendo le donazioni.

Dell’ obbligo di certificazione APE si occupa il decreto legislativo 192/2005 (Attuazione delle direttive UE sulla prestazione energetica e sul rendimento energetico nell’edilizia), che nel testo coordinato (ovvero nel testo che tiene conto di tutte le modifiche e le integrazioni normative intervenute nel tempo) all’articolo 6 (Attestato APE di Prestazione Energetica, rilascio e affissione), comma 3, stabilisce che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione é inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

Tuttavia l’articolo 6, comma 2, stabilisce che nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica.

Infine, l’articolo 15 (sanzioni) del citato decreto legislativo, prevede l’applicazione di sanzioni amministrative per il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare non dotata di APE qualora essa venga venduta (comma 8), e locata (comma 9).

Concludendo, con riguardo alle singole unità immobiliari concesse in comodato d’uso a terzi, può concludersi nel senso che:
– permane a carico del proprietario l’obbligo di dotazione (articolo 6, comma 2 decreto legislativo 192/2005);
– la violazione di tale obbligo, peraltro, non comporta l’applicazione di alcuna sanzione, posto che l’articolo 15, del decreto legislativo 192/2005 limita l’applicazione della sanzione pecuniaria, dallo stesso prevista per il caso di mancata dotazione, al solo caso della vendita o della locazione (articolo 15, commi 8 e 9, decreto legislativo 192/2005), tralasciando il caso del comodato d’uso;
– non vi è alcun obbligo di allegazione dell’attestato APE, nel momento in cui si registra l’atto all’Agenzia delle Entrate, per quel che attiene singole unità immobiliari (articolo 6, comma 3 decreto legislativo 192/2005).

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25 Febbraio 2022 · Tullio Solinas

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