È possibile recarmi presso l’ufficio anagrafe del mio comune per chiedere il certificato di residenza di una persona che si è trasferita altrove? Ho bisogno del suo indirizzo per fargli recapitare corrispondenza legale.
Conosco la nuova città in cui vive ma non l’indirizzo di residenza.
È vero che i certificati anagrafici di stato di famiglia e residenza possono essere rilasciati anche da ufficiali di anagrafe di Comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono?
L’articolo 1 della legge 1228/1954 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) sancisce che gli atti anagrafici sono pubblici.
E, infatti, l’articolo 33, comma 1 del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 223/1989 (Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) stabilisce che, fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge (ad esempio riguardo ai dati anagrafici riservati per i collaboratori di giustizia), l’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
Il comma 2 dell’articolo 33 aggiunge poi, che al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d’anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.
Pertanto, chiunque, identificabile tramite un documento di riconoscimento valido e conosca i dati anagrafici della persona cui si riferisce il certificato, può presentare richiesta di certificato anagrafico.
Questo in teoria: nella pratica le cose sono un pochino diverse.
Ad esempio, a gennaio 2022 i comuni italiani hanno completato la migrazione delle proprie anagrafi nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). I dati anagrafici di milioni di persone sono registrati e aggiornati dai comuni nell’ANPR, una banca dati unica, digitale e protetta. Con l’ANPR i cittadini possono verificare i dati anagrafici e fruire di alcuni servizi anagrafici, attraverso il collegamento online con il comune di competenza.
Tuttavia, ad oggi, previa identificazione con le credenziali SPID, CIE o CNS, è possibile richiedere online solo i certificati per se stessi o per una persona appartenente alla propria famiglia anagrafica.
Per chiedere un certificato di residenza o uno stato di famiglia per una persona che non appartiene alla propria famiglia anagrafica e che è iscritta nella popolazione residente in un Comune diverso da quello di competenza dell’ufficiale d’anagrafe a cui ci si rivolge, bisogna versare un’imposta di bollo (articolo 1 legge 642/1972 – euro 16 per ogni foglio) più i diritti di segreteria previsti per il servizio erogato dal Comune di residenza del soggetto per il quale è richiesto il certificato nonché erogato dal Comune in cui svolge servizio l’ufficiale d’anagrafe interpellato. Il versamento dell’imposta di bollo può essere omesso qualora si faccia riferimento ad un utilizzo per il quale la normativa vigente prevede l’esenzione (norma che deve essere riportata sulla richiesta di certificato – ad esempio l’esenzione è prevista per gli studi legali e per gli ufficiali giudiziari che devono eseguire notifica di atti a soggetti che hanno recentemente trasferito la propria residenza in Comuni diversi da quello in cui risiedevano in precedenza).
Alcuni ufficiali d’anagrafe, se il certificato di residenza o di stato di famiglia è riferito a persona non compresa nella famiglia anagrafica dell’istante, pretendono che la richiesta venga dettagliatamente motivata e circostanziata (non si ritiene valida, in sostanza una richiesta giustificata da motivi personali), ammonendo l’istante circa le conseguenze penali e civili che possono derivare dall’aver reso una dichiarazione falsa o mendace.
L’alternativa è quella di rivolgersi a società specializzate, che svolgono attività di rintraccio dei soggetti residenti in tutti i Comuni del territorio nazionale.
5 Novembre 2023 · Lilla De Angelis
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